Relazione notarile art. 567 cpc

La certificazione notarile ex art. 567 cpc è uno strumento fondamentale a servizio di legali e creditori procedenti nel contesto delle esecuzioni immobiliari.

Laddove infatti si voglia recuperare un credito agendo nei confronti del debitore aggredendo il suo patrimonio immobiliare la certificazione notarile ex art. 567 cpc è il metodo più rapido e più sicuro per avere contezza dei beni immobili del debitori e procedere all’aggressione degli stessi.

Art. 567 cpc

Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivopossono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall’articolo 497, l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Un termine di quarantacinque giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

Il nostro studio notarile è da anni impegnato nel settore avendo sviluppato consolidati rapporti sia con istituti di credito che con studi legali di rilevanza nazionale. Il servizio offerto non si riduce alla mera compilazione e trasmissione della certificazione notarile ex art. 567 cpc ma prevede una collaborazione ampia in base alle specifiche necessità della singola posizione:

trasmissione di visure catastali ed ipotecarie nonché di planimetrie anche nella fase preliminare per valutare la situazione patrimoniale del debitore

ricerca di copie autentiche di atti di provenienza

trascrizione pignoramenti immobiliari

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consulenza circa eventuali criticità o particolarità della posizione

il tutto con riscontri in tempi celeri e un collaboratore di studio – oltre il Notaio – interamente dedicato al settore.

L’attività in parola si coniuga con la partecipazione del Notaio all’Associazione Notarile per le Esecuzioni Immobiliari, ove opera da un decennio quale delegato alla vendita, in un contesto di conoscenza della materia sotto tutti i molteplici profili.

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