La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cosiddetta Legge di Stabilità 2016) ha riproposto un regime fiscale di favore che agevola l’assegnazione ed il trasferimento di beni immobili o beni mobili dalle società ai soci, nonché la trasformazione delle società di gestione in società semplici. Vi sono però condizioni e tempistica da rispettare.
LA SCADENZA: 30 settembre 2016
Giorno(s)
:
Ore(s)
:
Minuto(i)
:
Second(s)
QUANDO OPERANO LE AGEVOLAZIONI:
Assegnazione o cessione
L’assegnazione o la cessione da parte della società – sia di capitali che di persone, escluse quelle cooperative – a propri soci – persone fisiche e giuridiche, tali risultanti alla data del 30 settembre 2015 – di beni mobili registrati e beni immobili.
L’agevolazione investe tutti i beni diversi da quelli di cui all’art. 43 comma secondo primo periodo del TUIR. Sono quindi esclusi i beni strumentali per destinazione e quelli per natura (categorie catastali: A/10, B, C, D, E) destinati dal titolare per l’esercizio dell’attività di impresa oppure concessi in locazione.
Trasformazione della società
La trasformazione di società di gestione immobiliare (SNC, SAS, SRL, SPA, SAPAZ) in società semplici. Si intendono per società di gestione immobiliare quelle che hanno oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili diversi da quelli di cui all’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR.
La norma
art. 1, commi 115-120, legge 28 dicembre 2015, n. 208
I VANTAGGI FISCALI:
Aliquote imposta di registro
- riduzione della metà;
- 1% (se vi sono le agevolazioni prima casa);
- 4,5% (beni diversi da terreni agricoli);
- 7,5% (terreni agricoli);
- 2% (solo per assegnazione di beni acquistati senza scontare IVA in sede di originario trasferimento).
La base imponibile dell'imposta di registro
- utilizzo del valore catastale sia per i beni abitativi (e relative pertinenze) che per quelli strumentali;
- si applica sia a cessioni che ad assegnazioni;
- non vi sono rischi di accertamento.
Aliquote IVA
- nessun beneficio;
- regime ordinario (4%, 10%, 22%).
Imposte ipotecarie e catastali
- sempre in misura fissa;
- per le operazioni soggetta a registro: euro 50;
- per le operazioni soggette ad IVA: euro 200 (anche in caso di beni strumentali in luogo delle aliquote del 3% e 1%).
Trasformazione in società semplice
- registro, ipotecaria, catastale: euro 200 ciascuna;
- bollo: euro 300;
- imposte ipocatastali fisse anche in caso di operazione soggetta ad IVA in quanto di destinazione a finalità estranee (ex art. 2 comma 2 n. 5 d.P.R. 633/1972).
Imposte dirette
- imposta sostitutiva di IRES ed IRAP con aliquota dell’8% (10,5% se società di comodo);
- base imponibile pari a differenza tra valore normale dei beni e costo fiscalmente riconosciuto;
- possibilità di considerare, in luogo del valore normale, il valore catastale (con relativa richiesta in atto);
- regime agevolato anche per estromissione di bene strumentale da parte dell’imprenditore individuale (auto-consumo).
0 commenti
Trackback/Pingback