Con la circolare 16/E datata 28 aprile 2016 – espressamente dedicata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione – l’Agenzia delle Entrate ripone al centro dell’attenzione le quotazioni immobiliari OMI, che “pubblicate con cadenza semestrale individuano, per ogni ambito territoriale omogeneo (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, un intervallo di valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie riferiti ad unità immobiliari in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona omogenea” (cit. ww.agenziaentrate.gov.it).
L’Agenzia delle Entrate chiarisce come – partendo dai dati ricordati – è tuttavia necessario, in sede di contestazione dei valori dichiarati in atto, da un lato fare riferimento ad altri elementi (perizie, accesso al bene, ulteriori trasferimenti aventi ad oggetto similari beni, etc..), dall’altro procedere in inderogabile contraddittorio con il contribuente.
La circolare – a cui si rinvia per un’esaustiva analisi della problematica – induce tuttavia ad una prima riflessione che valorizza tutta la fase “propedeutica” all’atto in cui il cliente può – e deve – confrontarsi con il proprio Notaio di fiducia per determinare eventuali scostamenti di valore tra prezzo di vendita e quotazione OMI e ricercare e valutare gli opportuni strumenti con cui giustificare la posizione all’Agenzia delle Entrate.
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