E’ – finalmente – uscita il 16 settembre scorso un’ulteriore circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate – la n. 37/E/16 – in materia di assegnazioni agevolate ai soci con la finalità di chiarire alcuni dei dubbi ancora presenti.
Sul punto – a titolo riassuntivo – è bene ricordare come sia stata la legge di Stabilità 2016 ad introdurre la possibilità di assegnare o cedere determinati beni ai soci (ovvero procedere a trasformazione in società semplice) con aliquote e regime fiscale di favore (per un approfondimento si rinvia a questo focus). Il tema è stato fin da subito oggetto di attenzione da parte dei professionisti interessati (notai e commercialisti), i quali hanno evidenziato immediatamente la necessità di alcuni chiarimenti, cui si sono dedicati sia i singoli ordini (si citano gli studi 20/2016 e 92/2016 del Consiglio Nazionale del Notariato) che l’Agenzia delle Entrate, con una prima circolare esplicativa (la 26/E/2016). La richiesta di chiarezza non è tuttavia scemata, alimentata anche dalla necessità di coordinare profili fiscali e norme civilistiche con relative sovrapposizioni – non direttamente valutate dalla norma agevolativa ma dalla stessa necessariamente investite – e si è pertanto giunti a questa nuova circolare.
Sullo sfondo, intanto, incombe il profilo temporale: il regime agevolativo, infatti, vede la propria scadenza al 30 settembre 2016. L’attesa fino ad ora della nuova circolare determina una corsa per chiudere tutte quelle operazioni per la cui definizione si è preferito attendere l’appoggio di una maggiore chiarezza. Questa tempistica di certo non ampia e l’enorme interesse che ha riscosso l’istituto (utilizzato per fare finalmente pulizia in tante compagini societarie, soprattutto quelle nascenti da vecchie attività d’impresa ormai dismesse di cui conservano la componente immobiliare condivisa in un ambito famigliare) ha portato la richiesta di una proroga dell’originaria scadenza. Sul punto, tuttavia, ad oggi non vi è certezza, con voci che si rincorrono, in ogni genere d’ipotesi e il mormorio di una – addirittura – messa a regime nella prossima legge di stabilità. Difficile fare una previsione, ma un approccio prudenziale invita – se realmente interessati – a “sfruttare il momento”. In particolare, pare arduo confidare nella prossima legge di stabilità, che avrà genesi in un contesto politico ad oggi più che nebuloso, con una crisi bancaria sempre più acuta ed un referendum che – fra fine novembre ed inizio dicembre – potrebbero sconvolgere i palazzi romani.
Circa il contenuto della nuova circolare – rinviando ovviamente ad altra e più puntuale sede l’approfondimento – si vuole incidentalmente sollevare l’attenzione circa tre statuizioni. In primis, l’assunto per cui “L’assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione” ricorda come l’istituto in oggetto nasca sì con finalità fiscali ma non possa trascendere da fondamenta civilistiche. In breve, anche l’assegnazione agevolata deve avere una causa che trovi cittadinanza nelle dinamiche societarie, fra – ad esempio – recessi, riduzioni e scioglimenti. In secondo luogo si reitera l’impossibilità di cedere singoli diritti, quale l’usufrutto: il beneficio fiscale è rivolto ai singoli beni, nella loro “integrità giuridica e reale”. La circostanza pare nascere – plausibilmente – nella considerazione di una più facile successiva trasferibilità, uno degli obbiettivi ultimi dell’intera normativa. Infine, emerge l’impossibilità di prevedere un valore diverso per l’imposta sostitutiva e per l’imposta di registro (ai fini – ad esempio – di conseguire ulteriori vantaggi fiscali in ipotesi di una successiva rivendita infraquinquennale). L’unica possibilità per contenere questa interpretazione risiede nell’applicazione del cosiddetto prezzo-valore, con i noti limiti (oggetti e soggettivi) cui è vincolato.
Concludendo, la nuova circolare spinge per una corsa alla definizione delle situazioni ancora pendenti, senza potere confidare in una proroga, e nella certezza che tanto la fase presente di assegnazione/cessione/trasformazione che quella – eventuale – di rivendita o prosecuzione nella titolarità dei beni devono essere oggetto di un’estrema attenzione che solo il coordinamento tra clienti e professionisti (al plurale, con notai e commercialisti accanto) può garantire.
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