In un Paese dove la conflittualità nei confronti dell’Agenzia delle Entrate ha raggiunto livelli ormai non più tollerabili – senza entrare nel merito di chi sia il responsabile – è dovuto esercizio di corretta informazione e onestà intellettuale segnalare le novità interpretative favorevoli al contribuente. Così è accaduto già due volte negli ultimi mesi (circolari 20 del 18 maggio 2016 e 27 del 13 giugno 2016) ed è quindi con soddisfazione che andiamo brevemente all’ultimo contributo degno di nota, la circolare 43 datata 18 novembre 2016.
In detto documento, di risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema delle detrazioni di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (il TUIR), relative all’acquisto di un box auto pertinenziale da costruttore. L’agevolazione – in origine pari al 36% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 96.000 euro, ed ora aumentata, con attuale scadenza al 31 dicembre, al 50% – consente al contribuente che acquista un’autorimessa o un posto auto di pertinenza di un’unità abitativa, da costruttore o impresa che ha eseguito i lavori di detrarre – secondo gli importi di cui sopra – parte della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi nei successivi dieci anni.
In particolare, in tema di compravendita di autorimesse o posti auto, ove è necessario l’atto pubblico, nel corso degli anni il regime fiscale di favore brevemente richiamato ha dato luogo a vari quesiti, aventi ad oggetto, inter alia, le modalità di pagamento, la necessità di richiesta nel contratto di trasferimento, la presenza di un precedente preliminare registrato. Fino al 18 novembre scorso le interpretazioni (e i riscontri da parte dell’Amministrazione finanziaria) erano sempre stati decisamente rigidi, in un’ottica tuzioristica e di strigente rispondenza al dettato normativo tipica di tutte le ipotesi di favore per il contribuente.
La circolare in commento, invece, apre ad una maggiore flessibilità; in particolare si supera il principio per cui il versamento del corrispettivo di acquisto tramite bonifico bancario (o postale) rappresenta l’unica modalità di pagamento che permetta di godere della agevolazioni. L’Amministrazione Finanziaria, quindi, archivia una visione formalistica valorizzando – fra le altre cose – l’indicazione dei mezzi di corresponsione del prezzo già presenti nell’atto notarile; una posizione degna di nota e che semplifica alcune manifeste criticità pratiche sul punto. Ma l’Agenzia delle Entrare pare andare anche oltre, estendendo la possibilità di richiedere le agevolazioni fiscali anche per (cito) “i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o in assenza di un preliminare d’acquisto registrato che indichino il vincolo pertinenziale, ma a condizione che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente si avvale della detrazione.” In breve, una piena valorizzazione dell’atto notarile quale momento in cui consacrare la volontà privata (con relativo profilo fiscale) e procedere agli eventuali riscontri – anche tributari – da essa derivante.
La circolare brevemente ricordata necessita due conclusive valutazioni. La prima, di carattere pratico, investe la necessità di strutturare l’atto notarile come momento anche di confronto ed illustrazione con l’Agenzia delle Entrate. E’ evidente che ove si allentino – giustamente – le velleità formali centrali si rende necessario per il singolo operatore prestare una maggiore attenzione che eviti fraintendimenti o errori valutativi da parte di chi è chiamato a controllare la corretta tassazione fiscale dell’atto. Il substrato ideologico è quello più volte – ed anche in altri ambiti – descritto: lo Stato deve snellire la propria struttura ma senza rinunciare alla tutela della legalità, e l’unico meccanismo vincente per farlo è valorizzare figure come quella del Notaio, pubblico ufficiale che ha superato un concorso e prestato giuramento alla Repubblica. Al singolo professionista il compito di guidare in sede redazionale la volontà del cliente nel rispetto delle norme fiscali. Il secondo profilo di commento, invece, non può che contenere un plauso a questo percorso dell’Agenzia delle Entrate che già più volte negli ultimi mesi – come sopra ricordato – non è mancata di presentare interpretazioni favorevoli al contribuente. E’ evidente – a modesto parere di chi scrive – un intento agevolativo – forse eterosollecitato – delle operazioni immobiliari che vedono coinvolti soggetti imprenditoriali nel tentativo di rivitalizzare il settore. Qui tuttavia non interessano le dietrologie ma gli effetti, e certe ricostruzioni meno formalistiche non potranno che aiutare il mercato. E’ importante tuttavia sottolineare come ciò non basti; superamento del prezzo-valore con reintroduzione della tariffa al fine di evitare abusi, revisione delle quotazioni OMI, maggiori controlli per quelle forme societarie (quali SRLS sottocapitalizzate) che operano nel settore solo in qualità di veicoli di riciclaggio, sono solo alcuni dei passi successivi che ci devono vedere tutti protagonisti per la ripresa italiana.
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