Nel biblico primo Libro dei Re si racconta come due madri portarono un neonato innanzi al sapientissimo Salomone rivendicandone, ciascuna, la genitorialità. Il sovrano propose di tagliare a metà l’infante per accontentare entrambe le donne e subito una delle due inorridì dicendosi disposta a lasciare il bambino. Così il re capì che costei era la vera madre e punì l’altra, contribuendo a consolidare la sua fama di uomo sapiente e giusto, tanto che salomonico ormai integra la definizione di giusto ed equilibrato.
E’ difficile stabilire se anche la risoluzione n. 86/E del 4 luglio 2017 dell’Agenzia Entrate in risposta ad un interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, che fornisce nuove indicazioni in materia di prima casa, abbia questo contenuto di rettitudine, ma di certo apre nuove possibilità.
In particolare, il contribuente chiedeva di potere usufruire in sede di acquisto per donazione di un immobile abitativo delle agevolazioni prima casa (e pertanto: imposta ipotecaria e catastale nella misura di euro 200,00 ciascuna) pur avendo in precedenza già acquistato – a titolo di compravendita – altra unità usufruendo del medesimo regime fiscale di favore.
La richiesta – a proprio fondamento – rinviava alla precedente circolare n. 18 del 2013 (paragrafo 5.4), a sua volta anticipata sul punto dalla precedente n. 44 del 2001, in cui l’amministrazione finanziaria chiariva che nel caso di donazione seguita da un successivo acquisto a titolo oneroso, è possibile godere per il nuovo acquisto delle agevolazioni prima casa. Si invoca – in breve – un principio di “simmetria”.
Senza entrare nel merito giuridico della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate – a cui si rimanda – in questa sede si sottolinea come il riscontro possa essere definito – richiamando la nota d’apertura – forse non salomonico ma di certo di compromesso. Se infatti – da un lato – l’amministrazione finanziaria nega l’operatività della simmetria e quindi la possibilità di invocare tout-court le agevolazioni prima casa in ipotesi di donazione successiva ad antecedente acquisto a titolo oneroso di prima casa – dall’altro – riconosce la finestra temporale di dodici mesi per potere alienare la precedente unità abitativa, potendo così procedere all’acquisto a titolo gratuito.
In breve, il libro sulla “prima casa” si apre di un nuovo capitolo e nuove possibilità, ancora grazie ad interventi dell’Agenzia delle Entrate. Alla luce delle tante modifiche, delle perplessità presenti, delle difficoltà del mercato immobiliare non può che sorgere spontanea una domanda: è forse tempo di una riforma organica?
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