La storia ricorda sinistramente – forse anche più del dovuto – il domenicano Bernardo Gui (1261 – 1331), noto soprattutto per la sua opera di inquisitore assai zelante nei territori catari, ma anche prolifico scrittore . Il processo inquisitorio dava all’inquisitore stesso un potere non modesto, facendo confluire sul medesimo soggetto i ruoli di accusatore e giudice, con enorme potere d’indagine, riconoscendo la facoltà di ricorrere alla tortura e di interpretare comportamenti e leggi (le Sacre Scritture). Lo stesso Bernardo Gui ci ha lasciato la “Practica Officii Inquisitionis Hereticae Pravitatis“, manuale con indicati prerogative e compiti dell’inquisitore (cioè di lui medesimo).
Con nota prot. n. 441870 del 10 ottobre 2017 il Ministero per lo Sviluppo Economico fornisce la propria interpretazione in tema di polizza fideiussoria o bancaria sostitutiva del versamento in denaro ex art. 2464 e 2481-bis Codice Civile. Le norme citate – in particolare – permettono in sede di aumento di capitale sociale e costituzione della società di presentare – in luogo della somma dovuta – una fideiussione assicurativa o bancaria, con le caratteristiche determinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Proprio quest’ultima riserva normativa ha determinato il verificarsi di prassi non uniformi in quanto il provvedimento di Palazzo Chigi non è mai giunto, alimentando – in via, si deve dire, totalmente minoritaria – una tesi possibilista che ritiene ammissibile procedere già ora. Il Notariato, sul punto, si è espresso negativamente, sia con il Consiglio Notarile del Triveneto (massima I.A.10) che in una risposta a quesito (135-2006) del Consiglio Nazionale, come puntualmente evidenziato nella nota in oggetto.
Il tema a cui il MISE ha dato riscontro è stato sollevato proprio da un locale Registro delle Imprese in approfondimento ad un atto notarile – non il primo – in cui si dava cittadinanza nel nostro ordinamento alla tesi possibilista. La nota – invece – aderisce alle ricostruzioni di cui sopra affermando la non accoglibilità – allo stato ed in assenza di decreto della Presidenza del Consiglio – della fideiussione in luogo del versamento.
La questione giuridica è degna di attenzione ed un ulteriore riscontro – nel senso in cui già il Notariato si era espresso – è sicuramente utile a dare maggiori (e definitive?) certezze in materia. Rimangono se non aumentano le perplessità per questo attivismo normativo del MISE totalmente estraneo alle più basilari disposizioni in tema di gerarchia delle fonti. In un ordinamento – quale il nostro cosiddetto di “civil law” – in cui addirittura i giudici sono “bocche della legge” e la sola Cassazione può esercitare una funzione nomofilattica pare esserci un nuovo soggetto – con sede in via Molise n. 2 a Roma – capace, in ambito societario, di disporre, interpretare, legiferare, creare diritto. L’orizzonte del problema rischia di essere addirittura più ampio, con il proliferare di una serie di soggetti (in primis le Autorità supposte indipendenti) che – prive di controlli ma anche di limiti – risultano scevre da ogni forma di responsabilità e legittimità popolare. Rimanendo nell’ambito del potere esecutivo, il percorso normativo degli ultimi anni ha altresì portato ormai al superamento della visione del Presidente del Consiglio quale primus inter pares: certe tendenze all’autonoma normazione da parte di singoli dicasteri hanno quindi – anche nel contesto del diritto pubblico – scarso fondamento.
Concludendo, condivisibile il merito della nota, non la forma. Le fondamenta della legalità – per la Repubblica – poggiano anche sul rispetto di ruoli, competenze e ambiti d’intervento; altrimenti torniamo all’unica figura di interprete, accusatore, giudice, ma – concedetemi – ai modelli standard in incerto italiano (e non mi riferisco alla nota in oggetto) preferisco la – almeno elegante – prosa di Bernardo Gui.
0 commenti