Il Consiglio Notarile di Milano ha – ad inizio novembre – prodotto nuove massime in ambito societario. Le formulazioni, di ausilio per Notai e tutti gli operatori del settore, sono le numero 163-164-165-166-167-168, ed hanno come oggetto – in particolare – gli strumenti finanziari partecipativi, di cui all’art. 2436 c.c. sesto comma.
La norma, si ricorda, recita che “[…] Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.“. In breve, si tratta dell’apertura della società a risorse esterne, senza che ciò comporti ingresso nel capitale sociale con l’annessa diritto – pertanto – di votare in assemblea ed indirizzare la vita della compagine.
Senza entrare nel dettaglio delle massime (si rinvia a questo collegamento per la consultazione diretta) si può evidenziare come le stesse siano finalizzate a chiarire alcuni aspetti centrali dell’istituto, in particolare in tema di competenza all’emissione, contenuto e diritti conseguenti. Il contributo del Consiglio Notarile di Milano cerca di coniugare la necessità di celerità del mondo delle imprese con la ricerca di garanzie per sottoscrittori ed anche azionisti, troppo spesso disinteressati di una gestione accentrata dall’organo amministrativo.
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