Entra oggi in vigore la legge 11 gennaio 2018 n. 4 recante misure di tutela a favore degli orfani per crimini domestici, contenente modifiche al Codice Civile, Penale e di Procedura Penale, pubblicata nella G.U. dell’1 febbraio 2018 n. 26.
In particolare, l’art. 5 del citato provvedimento normativo introduce nel nostro ordinamento il nuovo istituto della sospensione dalla successione, che trova disciplina nel Codice Civile con l’inedito art. 463 bis che così dispone: “Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell’unione civile indagati per l’omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell’articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell’articolo 463 del presente codice. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella. Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo”.
Il Notariato – si veda CNN Notizie in data 9 febbraio 2018 – ha già fornito un primo approccio alla nuova disciplina, evidenziando, immediatamente, quattro profili degni di nota.
In primo luogo si è affrontata la non chiarezza del riferimento al tentato omicidio, che – ovviamente – non può postulare l’apertura di una successione (se è tentato..la vittima deve essere ancora in vita). In attesa di ulteriori approfondimenti sul punto una prima ricostruzione può ricondurre la previsione all’ipotesi in cui – tentato l’omicidio e ad indagini in corso – vi sia il decesso per ulteriori e distinti cause.
In secundis ci si è domandato se il richiamo alla figura del curatore dell’eredità giacente comporti la necessità della presenza di tutti i presupposti applicativi della relativa disciplina (ad esempio, come da puntuale indicazione da CNN Notizie, il mancato possesso dei beni ereditari). La mia personale opinione è che la norma intenda utilizzare un istituto già tipico del nostro ordinamento adattandolo a situazioni estreme e “patologiche” (come quelle in trattazione, conseguenti a crimini efferati) senza tuttavia richiedere tutti i requisiti classici, che altrimenti – se assenti – potrebbero di certo condizionarne il concreto utilizzo.
Ancora, si è sottolineato come la previsione pare inserire nuovi casi d’indegnità a succedere. In verità, è puntualmente evidenziato, già nel n. 1 co. 1 dell’art. 463 c.c. è prevista l’indegnità a succedere per chi ha ucciso o tentato di uccidere il coniuge; la novella ha però il pregio di estendere l’ipotesi anche ai casi di coniuge legalmente separato o dell’altra parte dell’unione civile.
Analoga considerazione è stata proposta per quanto riguarda il secondo comma del nuovo articolo, che cita genitori, fratelli e sorelle. In questo solco il riferimento normativo va inteso come applicato al solo nuovo istituto della sospensione in quanto l’indegnità è già presente e testuale per parricidio, matricidrio, fratricidio.
In conclusione, in attesa degli approfondimenti dottrinali e delle prime applicazioni giurisprudenziali non si può che apprezzare un nuovo istituto che mira a risolvere situazioni colte – soprattutto dalla pubblica opinione – come non eque; un piccolo passo in avanti che aiuta anche a fare sentire lo Stato più vicino a bisogni e paure dei cittadini.
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