Un’ottima notizia per il mondo delle operazioni sul credito che – complice la difficoltà a monetizzare i non performing loans e la possibilità di accedere spesso ai classici strumenti bancari – costituisce ormai una fetta importante dell’universo “finanziamento” nel nostro Paese.
L’Agenzia delle Entrate – con questa risposta ad interpello in data 16 febbraio 2018 – ha infatti definitivamente chiarito che il favorevole regime tributario di cui agli articoli 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 trova applicazione anche alle operazioni di cessione in cui il credito originario compravenduto derivi da un finanziamento soggetto – all’inizio – ad imposta sostitutiva ma l’attuale cessionario sia un soggetto diverso da un istituto di credito.
L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, sottolinea come l’interpretazione favorevole per il contribuente sia possibile a seguito della modifica del suddetto art. 15 ad opera dell’art. 22, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, in forza del quale “Le operazioni relative ai finanziamenti a medio o lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, […] ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni dei relativi contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi effettuate da aziende e istituti di credito […] sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative”.
La risposta ad interpello fornita dall’Agenzia delle Entrate è decisiva per diversi motivi.
In primo luogo fornisce un riscontro certo su un punto ancora dibattuto da prassi e dottrina, benché la maggioranza dei commentatori fossero indirizzati verso la ricostruzione qui accolta. Da oggi, in breve, si procederà a cessioni di crediti con maggiore serenità.
Conseguentemente può fornire un’ulteriore spinta al mercato dei non performing loans, agevolando le cessioni di crediti assistiti da garanzie (soprattutto ipotecarie) da parte degli istituti di crediti. La circostanza permetterà alle banche di continuare nell’opera di pulizia delle proprie sofferenze e agli operatori del mercato immobiliare di approcciarsi a potenziali affari dove, acquisita la posizione, la capacità dovrà manifestarsi nelle trattative con il debitore ceduto. Il tutto, plausibilmente, superando la fase dell’esecuzione e quindi sollevando dal relativo carico l’Autorità Giudiziaria.
un ultimo punto che concerne la rilevanza – o meno – della data in cui fu stipulato l’originario finanziamento assistito dalle agevolazioni fiscali in parola. Ci si domanda infatti se sia determinante che il credito sia sorto prima della modifica di cui all’art. 22 del decreto legge 91/2014. Sul punto, in verità, i commentatori si sono già espressi in senso negativo (si veda ad es. il contributo del collega Angelo Busani in data 6 giugno 2015 su “Il Sole 24 Ore”) e la posizione – anche alla luce della risposta ad interpello in oggetto – non può che essere positiva: quindi agevolazioni senza limiti (almeno di tempo).
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