La modifica dell’attività sociale passa per i soci

da | 16 Mar 2018 | societario

CNN Notizie di giovedì 15 marzo – con una puntuale nota a firma Alessandra Paolini e Antonio Ruotolo – ci aggiorna circa una pronuncia del Tribunale di Milano che interviene in maniera inedita in tema di attività societaria, da intendersi nella dimensione organizzativa e di attività effettivamente svolta.

In breve il Collegio meneghino argomenta che un affitto d’azienda – sottoscritto e voluto dall’organo amministrativo – ha determinato la trasformazione dell’attività socialeda operativa in finanziaria, cessando dal gestire l’attività economica che ne costituiva di fatto e dalla costituzione l’oggetto sociale preponderante, divenendo sostanzialmente percettrice di un reddito da locazione”.

La conseguenze diretta e devastante di questa ricostruzione è che l’atto compiuto e la conseguente trasformazione dell’attività sono avvenuti in violazione dell’art. 2479, comma 2, n. 5), c.c., che riserva alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Il tema principale diviene quindi quello della necessità del rispetto delle formalità di legge – decisione dei soci, assemblea straordinaria, etc.. il tutto in base al modello societario in cui si opera – per consentire all’organo amministrativo l’adozione di scelte organizzative che impattano in maniera rilevante sull’attività  e – conseguentemente, argomenta il Tribunale di Milano – l’oggetto sociale.

La vicenda è non banale soprattutto alla luce del tipo di invalidità che – sempre secondo il provvedimento in oggetto – colpirebbe l’atto così assunto: una (pesantissima) nullità virtuale ex artt. 1418 e 2479, comma 2, n. 5 Codice Civile.

La prima risposta della dottrina è stata decisamente contraria rispetto alla ricostruzione offerta della giurisprudenza, evidenziando come quest’ultima determini un gravoso onere a carico del terzo contraente, che dovrebbe puntualmente verificare i poteri e l’inquadramento “sistematico” della singola operazione nel contesto dell’attività svolta dalla società interrogandosi se vi possa esserne una modificazione sensibile.

Personalmente, pur non nascondendo una comprensione per le remore dei commentatori, in primis i preparati e bravi estensori della nota già sopra ricordati, devo rappresentare come la tesi giurisprudenziale si inserisca nel solco sempre più profondo del diritto societario moderno di “responsabilizzazione” delle parti, con conseguente frattura degli operatori sul mercato. Si è costretti a ripetere come, nel contesto economico e dei traffici giuridici attuali, le tutele del singolo (non consumatore) sono ormai ridotte costringendo ogni operatore a valutare in autonomia l’affidabilità delle controparti. E qui, come già ricordato, subentrano una serie di fattori: la forma societaria, la presenza di verbali assembleari regolarmente tenuti, l’utilizzo di statuti non standardizzati. Ancora una volta, il futuro è di chi investirà nelle proprie strutture giuridiche, e Milano lo ricorda a tutti noi.

Fabio Cosenza

Notaio

0 commenti