La capacità delle società di porre in essere atti a titolo gratuito è un tema che ha da sempre raccolto grande attenzione in giurisprudenza e dottrina, muovendo – in particolare – da un iniziale negativo riscontro.
Il Tribunale di Roma con una propria ordinanza del 7 febbraio 2018 prende posizione in materia, fornendo un proprio interessante e – forse – decisivo contributo.
Il provvedimento riscontra un ricorso presentato da un socio di una SRL sollecitante la sospensione dell’esecuzione di deliberazione assembleare che prevedeva l’erogazione da parte della società – composta da appartenenti ad una famiglia – di contributi in favore di una ONLUS, riconducibile agli stessi soci.
Tralasciando la vicenda e affrontando solo il tema di cui all’introduzione, è interessante apprendere come il Tribunale di Roma, richiamando anche due pronunce della Corte di Cassazione (nn. 18449/2015 e 12325/1998) ricordi come le società abbiano una capacità giuridica generale, non vincolate all’oggetto sociale, che costituisce un limite solo ai poteri degli organi societari, esclusi – ovviamente – i meri atti e rapporti che presuppongo l’esistenza di una persona fisica (si pensi ad esempio alle convenzioni matrimoniali).
In tale solco, pertanto, si ritiene assolutamente legittima la possibilità di porre in essere atti a titolo gratuito: in breve, anche le società possono donare.
Rimane, ovviamente, il tema della responsabilità dell’organo amministrativo nel caso in cui – nell’esercizio dei propri poteri, ed in particolare nel procedere ad atti a titolo gratuito – abbia travalicato i limiti statutari e la sfera di operatività posta dall’oggetto sociale; per questo motivo il momento costitutivo della persona giuridica – anche laddove, come nel caso in oggetto, famigliare oppure unipersonale – non può ridursi ad una mera compilazione di modelli standard ma necessita di un puntuale approfondimento.
Giusto per la cronaca, il ricorso è stato accolto – e la delibera sospesa – per decisivo e dannoso conflitto d’interessi di un socio nella votazione.
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