Uno sguardo al nuovo art. 463 bis Codice Civile

da | 13 Mag 2018 | famiglia

Il libro secondo del Codice Civile dedicato alle successioni per causa di morte si presenta breve e chiaro. Lo stesso, infatti, dalla riforma di del diritto di famiglia, con legge 19 maggio 1975 n. 151, non ha subito modifiche, variazioni ovvero integrazioni, contraddistinguendosi rispetto al resto delle norme civilistiche per la sua non alterazione nel tempo. Tuttavia, negli ultimi anni, soprattutto sulla scia delle scelte legislative innovative adottate in materia di diritto di famiglia, anche la normativa dedicata alle successioni mortis causa ha respirato aria di novità.

Tra le modifiche più recenti, rileva in particolare il nuovo articolo 463 bis del Codice Civile, introdotto nel nostro corpo normativo civilistico dall’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018 n. 4, in vigore a partire dallo scorso 16 febbraio. Con essa, il legislatore ha inteso intervenire ai fini di innovare non solo il Codice Civile, ma anche il Codice Penale, nonché il Codice di Procedura Penale e alcune disposizioni a tutela degli orfani per crimini domestici.

L’articolo inserito nel testo del Codice Civile riguarda l’ipotesi di sospensione dalla successione del coniuge – o del soggetto legalmente separato – nonché della parte dell’unione civile qualora gli stessi siano indagati per omicidio volontario, ovvero tentato omicidio, nei confronti dell’altro coniuge, nonché dell’altra parte dell’unione civile. E’ pacifico, altresì, come la stessa disciplina può trovare applicazione qualora i medesimi soggetti siano indagati per l’omicidio – sempre volontario o tentato – nei confronti di uno ovvero entrambi i genitori o nei confronti, ancora, del fratello e della sorella.

Tale sospensione opererà sino al decreto di archiviazione, ovvero alla sentenza definitiva di proscioglimento del coniuge o della parte dell’unione civile indagati e sospesi.

In tali ipotesi, continua l’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018 n. 4, si procederà alla nomina di un curatore dell’eredità giacente, ex articolo 528 Codice Civile.

Per il caso, invece, in cui il soggetto indagato venga condannato o patteggi la pena ai sensi dell’articolo 444 Codice di Procedura Penale, egli sarà escluso – con la pronuncia della sentenza di condanna da parte del Giudice Penale o del patteggiamento – dalla successione per indegnità a succedere ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 463 Codice Civile.

Si deve precisare, però, che l’intervento dell’Autorità giudiziaria penale – come richiesto dal nuovo articolo 463 bis Codice Civile – ha natura meramente dichiarativa, operando le ipotesi di indegnità ope legis.

Se da un lato, però, il legislatore sembra essere riuscito a tutelare le vicende successorie del coniuge – o della parte di un’unione civile – in fattispecie non sufficientemente né appositamente regolamentate sino allo scorso febbraio, integrando lo stesso articolo 444, comma secondo, del Codice di Procedura Penale ai fini di colmare i difetti di coordinamento esistenti, dall’altro il disposto di cui al nuovo articolo civilistico presenta alcune perplessità.

In primis, ci si domanda se detta sospensione dalla successione è applicabile anche in caso di convivenza more uxorio o di convivenza ai sensi della Legge Cirinnà. La questione si pone in quanto il convivente non è titolare di diritti successori, ma potrebbe essere nominato erede testamentario dell’altro convivente e – successivamente – essere indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti di quest’ultimo.

Ancora, coloro che sono stati sospesi dalla successione – ovvero esclusi dalla stessa per indegnità – potrebbero entrare in possesso dei beni appartenenti all’asse ereditario in quanto non risultano esclusi dalla successione dei figli cui detti beni sono pervenuti.

Infine – prevedendo l’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018 n. 4 la comunicazione senza ritardo del Pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione dell’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato – ci si interroga quali saranno concretamente le modalità attraverso cui la sospensione sarà resa conoscibile ed opponibile ai terzi.

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