A margine del royal-wedding fra Harry e Meghan non sono mancati, da entrambi i lati, critici ed invidiosi che hanno – letteralmente – cercato di “guastare la festa”. E se la bella americana ha dovuto fronteggiare tutta una serie di parenti che l’hanno tacciata di arrivismo e scarsa riconoscenza, il principe inglese ha visto addirittura qualcuno ricordare la sua presunta somiglianza con James Hewitt, amante di Lady Diana. Si tratta ovviamente di bieco e strumentale gossip, utile (almeno) però per introdurre un tema di non banale importanza giuridica: il rapporto tra figli naturali, legittimi e riconosciuti.
Abbandonando le terre d’Oltremanica e tornando nel nostro Paese, è bene subito ricordare come dal 1 gennaio 2013 viga in italia la legge 10 dicembre 2012 n. 293, la quale ha apportato significative modifiche in materia di filiazione. In realtà – nonostante il suo titolo indichi “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” – la normativa introduce il principio di unicità dello status giuridico di figlio. La ratio della riforma, infatti, è quella di parificare totalmente lo status di figlio, eliminando ogni divergenza residua tra figlio legittimo, naturale ed adottivo, nonché modificando la nozione e l’idea di famiglia, nella quale i vincoli giuridici possono anche prescindere dal matrimonio. Tale corpo normativo ha modificato sia le disposizioni in materia di filiazione sia quelle relative alle successioni mortis causa, nonché elementi sul piano processuale.
A dimostrazione di quanto sopra, l’articolo 315 Codice Civile dispone che tutti i figli – senza più prevedere una distinzione interna – hanno lo stesso stato giuridico. Ancora, il modificato articolo 74 Codice Civile estende il legame di parentela non solo ai figli nati in costanza di matrimonio, ma anche ai figli la cui nascita è avvenuta fuori dal vincolo coniugale o a seguito di adozione.
In materia di riconoscimento, inoltre, si è riformato rendendo più snello e rapido il procedimento del riconoscimento del figlio nel caso in cui l’altro genitore si opponga. Regola generale è che tutti i figli, compresi – previa autorizzazione del Giudice ex articolo 251 Codice Civile – quelli nati da genitori tra loro uniti da vincoli di parentela (c.d. “figli incestuosi”), sono oggi riconoscibili – anche mediante testamento, nei limiti di cui all’articolo 253 Codice Civile – anche da genitori minori di 16 anni purchè autorizzati dall’Autorità Giudiziaria.
Tale ultima novità, però, è stata mitigata dal legislatore della riforma mediante la previsione di alcune eccezioni in cui non è possibile il riconoscimento del figlio: si tratta delle ipotesi del figlio di genitori minori di 16 anni, salvo autorizzazione del Giudice; del rifiuto di riconoscimento del figlio ultraquattordicenne; del figlio infraquattordicenne non riconoscibile perchè il genitore che abbia già effettuato il riconoscimento non abbia rilasciato il proprio consenso, salva l’autorizzazione da parte del Tribunale; del figlio privo di assistenza – morale e materiale – a favore del quale siano emesse dichiarazioni di adottabilità e affidamento preadottivo; del figlio matrimoniale decaduto dall’impugnativa di paternità; del figlio riconosciuto da altri, non riconoscibile dal presunto padre biologico. I figli rientranti nelle ipotesi di cui sopra, tuttavia, mantengono il diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, ai sensi dell’articolo 279 Codice Civile, il diritto all’assegno vitalizio e alla capitalizzazione dello stesso, come disposti dall’articolo 580 Codice Civile, nonché i diritti ad un assegno vitalizio, nonché alla rinunzia di tale somministrazione, nelle ipotesi previste dall’articolo 594 Codice Civile.
Ancora, è richiesto il consenso del minore che abbia compiuto 14 anni – non più 16 – per il riconoscimento e il minore da riconoscere riveste ora un ruolo attivo, potendo essere ascoltato dal Giudice nei procedimenti che lo interessano.
La locuzione “responsabilità genitoriale”, inoltre, sostituisce in ogni disposizione normativa che la contenga la precedente “potestà genitoriale”
Appare evidente come il diverso mondo di intendere la famiglia, la filiazione e la parentela abbia inevitabilmente influenzato anche il sistema successorio.
In primis, in applicazione del principio di unicità di stato giuridico di figlio, anche la filiazione non in costanza di matrimonio genera effetti successori verso tutti i parenti, non solo nei confronti dei genitori; si includono quali legittimari gli ascendenti naturali relativamente alla successione necessaria, ai sensi dell’articolo 536 Codice Civile e fratelli e sorelle nati fuori dal matrimonio nella successione legittima e anche in questo caso vale il termine decennale di prescrizione per l’accettazione dell’eredità. Si abroga, poi, il diritto di commutazione di cui all’articolo 537, terzo comma, Codice Civile, che favoriva i figli legittimi – a discapito di quelli nati fuori dal matrimonio – in quanto consentiva ai primi di liquidare ai figli naturali (in denaro ovvero in beni immobili appartenenti all’asse ereditario) quanto di loro spettanza, purchè gli stessi non si opponessero.
Quanto all’ambito di applicazione delle nuove regole successorie, però, esse valgono unicamente per le successioni apertesi dal primo gennaio 2013, trovando luogo le disposizioni e le logiche previgenti per quelle ante gennaio 2013.
Dal punto di vista processuale, da ultimo, la competenza per le questioni riguardanti affidamento e mantenimento di figli minori di età spetta ora al Tribunale Ordinario, non più al Tribunale per i minorenni.
Concludendo, a prescindere dal gossip, gli Harry ed i Meghan “italiani” nel nostro Paese possono comunque stare tranquilli.
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