Società di persone con due soci: cosa accade in caso di morte

da | 29 Giu 2018 | societario, successioni

Una società, a base personale, partecipata da due soci soltanto rappresenta, fra tutte, la fattispecie in cui la dualità incide innegabilmente e maggiormente sull’organizzazione sociale e sulle sorti dell’ente stesso, specie se si considera il caso, non infrequente, della morte di uno dei due soci. Nell’eventualità in cui questo accada, lo scioglimento dell’ente si verifica nel momento del decesso o tale effetto si produce solo se la pluralità non viene ricostituita entro i termini stabiliti?

Secondo quanto prescritto dall’art. 2284 c.c. i soci superstiti devono, salvo contraria disposizione del contratto,  liquidare la quota agli eredi a meno che non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli stessi se questi vi acconsentano, mentre l’art. 2272, n. 4 c.c., annovera tra le cause di scioglimento di una società, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi.

A fronte del dettato codicistico sono stati elaborati due orientamenti contrapposti, uno di origine dottrinale e minoritario, l’altro avallato dalla giurisprudenza di legittimità. Il primo, escludendo l’applicabilità dell’art. 2284 c.c. al caso di società costituita da due soli soci, ritiene che l’ente associativo si sciolga di diritto nel momento in cui si verifica l’evento morte di uno dei due, sicché l’unico superstite non possa decidere né per la liquidazione della quota né per lo scioglimento volontario dell’ente, mentre, la successiva ricostituzione della pluralità della compagine sociale nel termine dei sei mesi debba essere considerata, con efficacia ex tunc, una condizione risolutiva dell’avvenuto scioglimento. Di giudizio completamente opposto il secondo, in base al quale, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale deve essere qualificata come conditio iuris, priva di efficacia retroattiva, così che se in difetto di ricostruzione lo scioglimento si produce alla scadenza dei sei mesi previsti dall’art. 2272, n.4 c.c., in pendenza di tale termine, il socio superstite può optare per la scelta delle diverse soluzioni previste dall’art. 2284 c.c..

Lo scorso 16 aprile con l’ordinanza n. 9346, sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione, sezione VI civile, che, facendo chiarezza sulla questione e confermando il proprio costante orientamento, ha rigettato la domanda di liquidazione della quota del socio defunto, avanzata dall’erede di uno dei due componenti una società in nome collettivo, sostenendo che il socio superstite aveva legittimamente deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società secondo il disposto dell’art. 2284 c.c., sicché l’erede non poteva essere soddisfatto immediatamente, avrebbe avuto sì diritto a tale liquidazione ma solo nell’ambito del procedimento di liquidazione dell’ente stesso. 

La Suprema Corte, dunque, aderendo e confermando la seconda tesi prospettata in dottrina, ritiene che il disposto dell’art. 2284 c.c. trovi applicazione in tutti i casi di decesso di un socio e,  di conseguenza, anche nell’ipotesi presa da noi in considerazione: lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data della sua morte, non essendo gli eredi ammessi a chiedere lo scioglimento dell’ente sociale né la sua messa in liquidazione, in quanto trattasi, queste, di prerogative assolute del socio superstite. Per quanto concerne, poi, il disposto dell’art. 2272, n. 4, lo scioglimento generale della società, essendo una fattispecie a formazione progressiva, consegue solo quando e se, nel termine di sei mesi, al decesso segue la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale.

D’altro canto  bisogna fuggire dall’errore di considerare le due norme codicistiche antitetiche e tra loro incompatibili sia perché ineriscono  una ai rapporti interni tra soci, l’altra a quelli esterni tra società e terzi, sia perché la nascita del diritto degli eredi alla liquidazione della quota e lo scioglimento dell’ente sociale sono conseguenze di due eventi distinti, il primo costituito dalla morte del socio, il secondo dalla mancata ricostituzione della pluralità. 

Ludovica Adriano Battistella

dott.ssa - collaboratrice Studio

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