Pericolo prima casa

da | 23 Set 2018 | fisco

Le agevolazioni “prima casa” in sede di acquisto di immobile se da un lato costituiscono un vero e proprio vantaggio fiscale per la parte acquirente, dall’altro comportano una serie di riflessioni sia per quanto attiene ai requisiti necessari per poterne godere sia relativamente agli acquisti che cadono in comunione legale dei beni ex articolo 177 lett. a) Codice Civile.

Tali questioni sono state affrontate dalla Corte di Cassazione (ordinanza del 5 giugno 2018 n. 14326) e sarebbe doveroso tenerle a mente nella prassi in cui risultano essere molto frequenti gli atti di acquisto di immobili da parte anche di un solo coniuge.

In particolare, la fattispecie sui cui si è espressa la Corte riguardava il caso di un soggetto – coniugato in regime di comunione legale dei beni – che aveva acquistato un immobile avvalendosi delle agevolazioni “prima casa”, comparendo solo costui, non anche il coniuge, nell’atto di compravendita. 

La Cassazione accoglie il ricorso, cassando la sentenza dei giudici d’Appello rispetto alla quale prende una posizione diametralmente opposta.  

In Appello, infatti, si era sostenuto che – ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale – fosse sufficiente la destinazione dell’immobile a residenza familiare in cui uno dei coniugi avesse la propria residenza. 

Tuttavia, secondo la Corte Suprema «a norma dell’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis lett. b) e c), per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” occorre che l’acquirente dichiari in seno all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all’intero territorio nazionale», non costituendo eccezione a detta regola la circostanza che l’acquisto cada in comunione legale dei beni non costituisce, salvo vi siano specifiche disposizioni in tal senso.

Ancora, la Corte puntualizza come qualora un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni – come nel caso ad Essa sottoposto – voglia procedere all’acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, le dichiarazioni a norma dell’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nota II bis lett. b) e c) «debbano riguardare non solo il coniuge costituito in atto ma, anche, quello non intervenuto e debbano essere necessariamente rese da quest’ultimo». 

Raffaella Di Marco

dott.ssa - collaboratrice Studio

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