Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio avviene col divorzio, che – come disciplinato dalla legge 898/1970 – prevede alcuni diritti in favore dell’ex coniuge, tra i quali il diritto del coniuge divorziato superstite alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto, anche unitamente ai successivi coniugi o uniti civili di quest’ultimo.
Il coniuge divorziato superstite ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto – il cui importo dipende dal rapporto tra la durata del matrimonio ed il periodo di maturazione della pensione in capo al defunto – se sussistono le seguenti condizioni precisate dalla legge sul divorzio:
- Il coniuge divorziato è già titolare dell’assegno divorzile versato dall’ex coniuge defunto a cadenza periodica;
- Il coniuge divorziato non ha contratto nuove nozze ovvero unioni civili;
- Il rapporto di lavoro che origina il trattamento pensionistico è anteriore alla sentenza di divorzio.
Il 24 settembre 2018, con sentenza n. 22434, la Corte di Cassazione si pronuncia sul diritto di reversibilità in caso di corresponsione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, ex articolo 5 legge sul divorzio. Lo stesso, infatti, prevede la possibilità che – a tacitazione di quanto spettante al coniuge divorziato – gli ex coniugi convengano per la corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione, purchè il tribunale la ritenga equa, ma non può esservi alcuna domanda successiva di contenuto economico.
Nel caso esaminato dalla Corte, una donna impugnava la sentenza con la quale si negava il suo diritto alla reversibilità dell’ex marito per aver percepito in un’unica soluzione l’assegno divorzile.
Gli Ermellini in occasione di tale fattispecie puntualizzano che non spetta diritto alla reversibilità in caso di corresponsione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione perché ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’articolo 9 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, la titolarità dell’assegno di divorzio deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione.
A sostegno della decisione, la Corte di Cassazione ricorda anche la sentenza 419 del 20 ottobre 1999 della Corte Costituzionale che interpreta l’articolo 9 della legge sul divorzio in linea con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. In particolare, la pensione di reversibilità realizza funzione solidaristica in una duplice direzione: quanto al coniuge superstite, quale prolungamento della solidarietà tra coniugi; quanto all’ex coniuge, quale garanzia dei mezzi di sostentamento ex articolo 5, sesto comma, legge 898/70.
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