Avere un tetto sotto cui vivere resta senz’altro la priorità, nonché il sogno, più ricorrente dell’uomo, nonostante il susseguirsi di epoche e situazioni storiche differenti. Tuttavia, non sempre è agevole o immediato divenire proprietari di un’abitazione. Ci sono, infatti, casi in cui – emerse le difficoltà e le perplessità normative – comprendere la concreta modalità di alienazione di alcuni immobili crea dibattiti che si protraggono per anni, innestando meccanismi che sembrano non trovare soluzione e che rischiano di peggiorare la situazione di partenza. E’ proprio questo il caos giudiziario che ha interessato gli acquisti nell’ambito dell’edilizia agevolata.
In particolare, la Corte di Cassazione con sentenza n. 18135 del 2015 ha bloccato una prassi piuttosto diffusa per cui – successivamente alla prima vendita “calmierata” delle abitazioni – hanno fatto seguito ulteriori rivendite libere e a prezzo di mercato delle medesime, con atto notarile e previa autorizzazione del Comune. La Corte Suprema interviene, al contrario, per contenere tale fenomeno precisando che le case in piani di zona ad edilizia convenzionata o agevolata non possono essere vendute a prezzo di mercato, continuando a valere per le stesse il vincolo del prezzo massimo di cessione – contenuto nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni – anche dopo i primi cinque anni.
Detta pronuncia, in realtà, ha destato forti squilibri in quanto – a seguito delle dichiarazioni della Corte che ha reso nullo il prezzo di vendita di abitazioni – molti acquirenti hanno avanzato nei confronti dei propri alienanti richiesta di presunto indebito, quantificabile nella differenza tra il prezzo di compravendita stabilito liberamente dalle parti e il prezzo massimo di cessione.
Il caos – che ha colpito solo nella capitale italiana circa 2oo.ooo immobili – ha generato l’auspicio comune e condiviso di un intervento legislativo urgente capace di risolvere le ambiguità normative e soprattutto restituire certezza ai trasferimenti anche di immobili nel campo dell’edilizia convenzionata o agevolata.
Ebbene, il recentissimo decreto fiscale 2019, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018 della legge n. 136/2018, di conversione del decreto legge n. 119/2018, contiene all’articolo 25 bis delle modifiche alla disciplina Peep, secondo cui:
– è ora possibile che chiunque ne abbia interesse, anche se non più titolare dell’immobile, stipulare convenzioni di svincolo;
– l’atto di compravendita non rispettoso dei vincoli non è da considerarsi nullo, totalmente o parzialmente, ma meramente inefficace relativamente al prezzo;
– la rimozione del vincolo estingue qualsiasi pretesa di rimborso del prezzo da parte di chi abbia comprato a prezzi di mercato;
– la rimozione del vincolo di prezzo estingue anche i limiti di carattere soggettivo.
Sembrerebbe, pertanto, che le puntualizzazioni dall’intento risolutivo della incerta situazione delle alienazioni nel campo dell’edilizia agevolata ovvero convenzionata, siano finalizzate tanto a rimediare ed arginare il caos giudiziario esploso dal 2015 quanto a ridisegnare la normativa, i limiti ed i confini certi e non obiettabili.
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