In data 11 gennaio 2019, il Consiglio dei Ministri si è riunito, nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi, sotto la Presidenza del Presidente Giuseppe Conte e, su proposta del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo attuativo della legge delega n. 19 ottobre 2017, n. 155 che introduce il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il nuovo codice della crisi di impresa nasce dall’esigenza di una riforma organica della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali (nonché della disciplina delle crisi da sovraindebitamento del 2012), sinora disciplinata dalla L. 267/1942, materia che, fino ad oggi, ha risentito di molteplici interventi legislativi che l’hanno resa frammentata.
L’obiettivo cardine della nuova normativa è quello di rilevare tempestivamente la crisi d’impresa ed affrontarla in modo organico, attraverso interventi di c.d. ristrutturazione dell’impresa, al fine di evitare l’insolvenza, accordando dare la possibilità alle imprese sane, ma in difficoltà economiche, la possibilità di proseguire con l’attività caratteristica.
Possiamo, quindi, notare un’inversione di rotta rispetto alla normativa precedente che poneva al centro l’istituto del fallimento, il quale aveva una natura meramente liquidatoria ed espropriativa.
Il Codice della Crisi d’impresa è piuttosto corposo in quanto è suddiviso in 390 nuovi articoli e in questa sede analizzeremo solo alcuni degli aspetti più importanti.
La prima modifica significativa che viene apportata al codice civile è l’aggiunta di un secondo comma all’art. 2086, la cui rubrica viene modificata in “Gestione dell’impresa”. La nuova disciplina sancisce un vero e proprio obbligo a carico dell’imprenditore, diverso dall’imprenditore individuale, cui è imposto non solo un assetto organizzativo, contabile e amministrativo adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa, ma altresì di rilevare in modo tempestivo la crisi e la perdita di continuità aziendale al fine di attivare gli strumenti opportuni.
Viene anche modificato l’art. 2477 c.c., relativo alla nomina degli organi di controllo, ampliando in modo significativo, sempre al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori.
Di conseguenza, d’ora in avanti, la nomina dell’organo di controllo si renderà necessaria se la società a r.l.:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei limiti.
Viene fissato in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all’intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo.
Un termine più ampio, infatti, non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutto, dei sistemi di allerta di cui d’ora in poi l’organo di controllo ne costituisce elemento cardine.
È ipotizzabile che i nuovi parametri allargheranno in maniera considerevole il numero dei soggetti che dovranno provvedere alla nomina. Inoltre, a differenza del passato, da quando sarà operativa la nuova versione dell’articolo 2477 del Codice civile, sarà sufficiente il superamento di soltanto uno di questi limiti (la norma attuale prevede, invece, il superamento di due limiti).
Come si è già specificato, viene indicato in nove mesi il termine per adeguare gli statuti delle società esistenti il che comporterebbe, nel caso in cui lo statuto contenga una clausola di mero rinvio alla normativa vigente, che non essendo necessaria la modifica, l’obbligo di nomina potrebbe decorrere a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Codice della crisi.
Non può non rilevarsi come il presupposto nasce dall’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti (art. 2477 comma 5 c.c.), dando alla stessa 30 giorni per provvedere.
Pertanto, in presenza di una Srl il cui statuto debba essere uniformato alle nuove regole, ci saranno nove mesi dall’entrata in vigore per la modifica della clausola, ma non nove mesi per la nomina dell’organo di controllo in quanto, come precedentemente detto, il presupposto è legato all’assemblea di approvazione del bilancio.
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