Una delle preoccupazioni che attanaglia di più gli anziani di oggi è “chi si occuperà di me quando non sarò più autosufficiente?” perché la verità è che più si invecchia e più si è terrorizzati di pesare sui propri cari, forzandoli a prendersi cura dei propri parenti con molti sacrifici e senza corrispettivo alcuno.
In questo caso, la giurisprudenza offre un’ottima risposta alle esigenze di molti, perché non considerare la casa come un patrimonio utile per affrontare le necessità economiche e di accudimento che possono sorgere invecchiando?
Stiamo parlando delcontratto di mantenimentocon il quale una parte si obbliga, quale corrispettivo del trasferimento di un bene o della cessione di un capitale, a fornire all’altra prestazioni alimentari o assistenziali vita natural durante.
Quindi, in poche parole, un soggetto incapace di provvedere autonomamente ai propri bisogni ed esigenze di vita, ottiene, in cambio della cessione di un bene, il diretto soddisfacimento delle proprie necessità di varia natura (vitto, alloggio, pulizia, cure mediche e anche assistenza morale) mediante la prestazione di attività personale della controparte.
Il predetto contratto è un negozio atipico che è solo affine alla rendita vitalizia disciplinata dall’art. 1872 ss. del Codice Civile, nonostante le molteplici analogie non ne costituisce una species, infatti presenta uno schema causale autonomo.
Caratteristica essenziale del contratto di mantenimento è l’aleatorietàche nel casode quoè doppia poiché incerta non è solo la vita del beneficiario, ma anche il tipo di prestazione oggetto dell’obbligazione inoltre la prestazione, che è sempre un do ut facias,è caratterizzata dall’intuitus personae, l’elemento di fiduciarietà rende quindi intrasmissibile l’obbligazione in capo agli eredi del promittente.
Il predetto contratto può essere stipulato sia con famigliari che conestraneie può essere anche a favore di terzo.
È importante ricordare che va redatto innanzi ad un Notaio, alla presenza di testimoni ed è necessario inserire nell’atto una clausola risolutiva espressache in caso di inadempimento degli obblighi assistenziali preveda lo scioglimento dell’accordo.
Infine, è importante puntualizzare che il bene oggetto del trasferimento non rientrerà nell’asse ereditario al contrario di quanto accade per la donazione con l’azione di riduzione.
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