La modifica riguardava i limiti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore unico e l’art. 2477 c.c., infatti, prevedeva che “la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.”
La ratio della norma era la stessa sottesa a tutto il nuovo Codice della crisi d’impresa e cioè sensibilizzare gli organi gestori e di controllo nei confronti di una ipotetica crisi al fine di prevenirla e sanarla prima che diventasse irreversibile.
Il Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) ha modificato nuovamente l’art. 2477 Codice Civile innalzando le soglie in forza delle quali scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.
Così, la nomina obbligatoria del revisore o anche dell’organo di controllo si avrà nelle ipotesi in cui, per due esercizi consecutivi, verrà superato almeno uno di questi limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro (rispetto agli attuali 2 milioni di euro);
– ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4 milioni di euro (rispetto agli attuali 2 milioni di euro);
– numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio di 20 unità (rispetto alle attuali 10 unità).
Si ricorda che per ora il disegno di legge è stato approvato dal Senato e che verrà ora esaminato dall’altro lato del Parlamento.
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