CDU ed esecuzione in forma specifica

da | 28 Lug 2019 | immobiliare

La Suprema Corte è intervenuta sul ruolo del Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), all’interno di un procedimento giudiziario, riguardante il trasferimento del diritto di proprietà di un immobile. 

Il Certificato di Destinazione Urbanistica è un documento che certifica, sulla base del PRG (Piano Regolatore Generale) e del PUC (Piano Urbanistico Comunale), la destinazione urbanistica relativa ad un terreno, i parametri urbanistici (indice di fabbricabilità) nonché indici e vincoli di varia natura.  

Il documento de quo ha validità un anno, dal momento del rilascio, ed è indispensabile in caso di compravendite, divisioni o donazioni, perizie o stime, eseguite su terreni censiti al Catasto Terreni oppure su aree urbane di pertinenza a fabbricati censite al Catasto Urbano, con superficie pari o maggiore di mq. 5.000 (i relativi atti stipulati in mancanza sono nulli). 

Il CDU può essere richiesto da chiunque ne sia interessato – anche, quindi, soggetti che non vantano diritti su quell’area – al Comune ove si trova il terreno e viene rilasciato, in modalità cartacea o digitale, entro trenta giorni dalla domanda, secondo le ordinarie tempistiche dei procedimenti amministrativi. 

L’ordinanza in esame, emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione, è la n. 16068 del 14 giugno 2019, la quale, nell’accertare se la natura del contratto stipulato tra le parti integrasse un contratto preliminare di vendita, a cui farebbe seguito l’obbligo di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 Codice Civile, afferma che il CDU:  

“(omissis) non costituisce un presupposto della domanda, bensì una condizione dell’azione, che può intervenire anche in corso di causa e sino al momento della decisione della lite. Ne consegue che la carenza del relativo documento è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, con l’ulteriore conseguenza che sia l’allegazione, che la documentazione della sua esistenza, si sottraggono alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e possono quindi avvenire anche nel corso del giudizio di appello, purché prima della relativa decisione.”

Il CDU non rappresenta un presupposto della domanda, non è quindi, un elemento che deve sussistere prima che venga instaurato il rapporto giuridico processuale o che possa soggiacere alle preclusioni ex art. 183, sesto comma o ex art. 345 c.p.c.

Inoltre, se è vero, come sopra ricordato, che il CDU è necessario in ipotesi di compravendita, tale presupposto non sussiste per il relativo contratto preliminare, che ben può essere sottoscritto (ed eventualmente ricevuto dal Notaio ove si voglia procedere a trascrizione), anche in assenza. 

La Corte sottolinea come il CDU sia producibile in ogni stato e grado del giudizio ed attenga alla condizione dell’azione ossia alla possibilità per il giudice adito di giungere ad una pronuncia di merito.

In mancanza di una condizione processuale, infatti il processo verrà in essere ma il giudice sarà costretto a pronunciare una sentenza di mero rito, con la quale darà atto che sussiste un ostacolo alla pronuncia nel merito della causa. 

Di conseguenza il CDU va acquisito agli atti del giudizio allo scopo di assicurare la trasferibilità del bene immobile oggetto di causa e, ricordiamo, può essere fatto in ogni momento nonché su ordine del Giudice. 

Eleonora Cesari

dott.ssa - collaboratrice Studio

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