Separazione e prima casa, novità dalla risoluzione 80E

da | 11 Set 2019 | fisco

Già in passato abbiamo avuto modo di occuparci di come le criticità della vita coniugale possano coinvolgere anche il profilo fiscale degli acquisti immobiliari, con particolare riferimento alla decadenza dalle agevolazioni prima casa usufruite.

L’Agenzia delle Entrate pare avere confermato una ricostruzione in senso assolutamente favorevole per il contribuente anche nell’ultima risoluzione in materia (la n. 80E del 9 settembre 2019, qui in formato integrale).

In particolare l’Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto come non vi sia decadenza dalle agevolazioni prima casa in ipotesi di rivendita infraquinquennale non seguita da successivo acquisto nei dodici mesi laddove detta cessione avvenga in ottemperanza di un accordo perfezionato in sede di separazione innanzi all’Autorità Giudiziaria.

Si evidenzia – soprattutto – come detta affermazione supera anche il precedente scenario di cui alla sentenza 29 marzo 2017 n. 8104, perché mentre detto provvedimento affrontava il caso in cui il trasferimento avveniva all’interno della (ex) coppia, qui si riconosce la mancata decadenza anche nell’ipotesi in cui la cessione avvenga a favore di terzi estranei.

Lo scenario, si deve sottolineare, non è né peregrino né così remoto, in quanto spesso la già casa coniugale è troppo ampia e dispendiosa per i due nuovi single, con nessuno dei due capace di farsene carico (o liquidare l’altro) e quindi l’opzione di una congiunta cessione è strada obbligata.

Da un punto di vista sistematico questa risoluzione permette di aggiungere alcuni punti fermi in materia, capaci però di avere anche un impatto ultroneo.

E importante sottolineare come si riconosca come i provvedimenti soggetti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria siano ormai senza ombra di dubbio “cause di forza maggiore” (o, rectius: factum principis) tali da determinare una totale assenza di “imputabilità fiscale” in capo al contribuente. Il giudice, in breve, è soggetto solo alla legge e allo stesso è soggetto l’Amministrazione Finanziaria.

Ci si può ora domandare se tale ricostruzione di favore possa estendersi anche ai procedimenti di separazione e divorzio che non hanno luogo innanzi all’Autorità Giudiziaria ma si perfezionano – ad esempio – davanti all’Ufficio di Stato Civile in Comune.

La risposta non può che essere negativa, proprio perché il salvacondotto che permette di sfuggire a termini e tempi della normativa fiscale non è dato dalla mera volontà dei singoli di disporre dei propri beni in sede di gestione della crisi di coppia, ma dall’imprimatur del Giudice. No imprimatur, sì tasse.

In una conclusione de iure condendo, è evidente – come già illustrato – che si rende necessario coniugare l’inserimento di inevitabili meccanismi di riduzione del carico degli Uffici Giudiziari da un lato, con la sempre presente necessità di controlli di legalità dall’altro grazie all’intervento di una figura terza. Ma la soluzione non può essere creare code agli URP dei Comuni già alle prese con i tagli del Patto di Stabilità, ma solo devolvere al Notaio con tariffe serie e costi (contenuti) non più a carico della collettività (perché Giudici e dipendenti comunali li paghiamo tutti noi, che ci separiamo o no).

 

Fabio Cosenza

Notaio

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