Il trust è quel negozio giuridico di origine anglosassone con cui un soggetto (dispondente o settlor) trasferisce dei beni ad un altro soggetto (trustee) affinchè costui li amministri, gestisca e disponga in favore di un terzo soggetto (beneficiario) ovvero per un determinato scopo. I beni costituiti in trust rappresentano una massa distinta, un patrimonio separato, in quanto non facenti parte del patrimonio del trustee.
E’ possibile, però, per il nostro ordinamento istituire un trust al solo fine di trasmettere un patrimonio (ereditario) ai soggetti beneficiari (gli eredi) a partire dalla morte del soggetto disponente (il de cuius)?
Nello scorso luglio, la Corte di Cassazione è intervenuta – a Sezioni Unite – proprio sul punto con ordinanza del 12 luglio 2019 n. 18831.
La Corte Suprema, in particolare, nel tentativo di rispondere al quesito, argomenta partendo dal rapporto che intercorre tra un trust di questo tipo – che solo parrebbe un atto mortis causa – e il divieto dei patti successori di cui all’art. 458 Codice Civile.
Alla stregua di detto ultimo articolo, infatti, sono da considerarsi nulli per il nostro ordinamento non solo le convenzioni con cui taluno dispone della propria successione (patti successori c.d. istitutivi), ma anche ogni atto con cui si dispone (c.d. patti successori dispositivi) – ovvero si rinunzia (c.d. patti successori rinunziativi) – dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta.
L’ordinanza delle Sezioni Unite stabilisce che il trust istituito da un soggetto per trasmettere il proprio patrimonio agli eredi (beneficiari) dalla data della morte del medesimo disponente è atto tra vivi e non atto mortis causa. L’evento morte infatti – si legge nell’ordinanza in esame – rappresenterebbe in questo caso non la causa del trasferimento agli eredi beneficiari, bensì il mero momento in cui avviene il trasferimento dei beni ereditari agli eredi del disponente.
Le considerazioni della Corte di Cassazione rilevano rispetto al generale divieto dei patti successori. Attenendo la morte del disponente del trust al momento di attribuzione finale di quanto costituito in trust, e non travolgendo la causa del trasferimento stesso, le Sezioni Unite, infatti, sdoganerebbero dal divieto dei patti successori detta tipologia di trust, confermandone l’ammissibilità in quanto non lesiva dell’art. 458 Codice Civile.
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