L’Agenzia delle Entrate tratta del tema delle agevolazioni per i trasferimenti immobiliari in caso di divorzio ovvero separazione in occasione della risposta ad interpello n. 493/2019 del 25 novembre 2019.
L’istante, nello specifico un ex coniuge – che a sostegno della sua tesi riporta quanto deciso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 154/1999 (esenzione da ogni tassa anche nell’ambito dei procedimenti di separazione), nonché delle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 127/2012 e n. 2/E/2014 – ritiene ammissibile per il caso di specie l’applicazione del trattamento fiscale ex art. 19 legge n. 74/1987.
In forza di tale disposizione, tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonchè ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Più precisamente, l’istante e l’ex coniuge si impegnavano in fase di separazione a regolare i loro rapporti patrimoniali di modo tale che il primo avrebbe acquistato dall’ex coniuge il diritto di piena ed esclusiva proprietà due immobili e che il secondo avrebbe acquistato dall’istante il diritto di nuda proprietà di un appartamento, il cui diritto di usufrutto vitalizio era stato costituito in favore di un soggetto terzo alla coppia.
Dalla separazione concorsuale omologata al momento in cui i due ex coniugi intendevano eseguire quanto pattuito in fase di separazione mediante atto notarile di permuta, risultavano trascorsi cinque anni, durante i quali “si modificava” lo scenario esistente in fase di separazione.
Relativamente al diritto di nuda proprietà oggetto di un trasferimento, infatti, per effetto del decesso dell’usufruttuario, si verificava il consolidamento tra usufrutto e nuda proprietà, pertanto il diritto da trasferirsi all’ex coniuge diventava la piena ed esclusiva proprietà, non più la nuda proprietà.
Si realizzavano, inoltre, modifiche catastali sui beni da trasferirsi all’istante, i quali si identificavano catastalmente come tre distinte unità immobiliari, anziché le due indicate negli accordi in fase di separazione.
L’Agenzia delle Entrate, conferma l’applicabilità della norma fiscale in esame ogni volta in cui si rispettino nella loro sostanza gli accordi presi dagli ex coniugi in fase di separazione consensuale omologata e si realizzino i medesimi effetti voluti dagli stessi.
In particolare, l’AE precisa che anche la permuta è ricompresa tra gli atti di cui all’art. 19 legge n. 74/1987.
Non è ostativo a detta normativa il trascorso lasso di tempo di cinque anni dalla separazione alla esecuzione degli accordi in quanto non sussistono termini perentori da osservarsi per l’esecuzione degli accordi di separazione.
Né sarebbe da considerarsi un impedimento alla normativa fiscale la modifica del diritto oggetto di trasferimento perchè il ricongiungimento di nuda proprietà e usufrutto non è imputabile alla volontà delle parti e, in ogni caso, si realizza una situazione sostanzialmente analoga a quella che si sarebbe verificata senza premorienza dell’usufruttuario.
Ancora, pur in presenza di mutati riferimenti catastali, i beni oggetto del trasferimento sono i medesimi. Qualora si riesca a dimostrare ciò, non vi sarebbero divergenze con la volontà delle parti in fase di separazione personale.
Anche la permuta in esame, pertanto, sarà da assoggettarsi all’esenzione di cui all’art. 19 legge n. 74/1987 trattandosi di un atto in esecuzione di accordi presi da ex coniugi in fase di separazione.
Resta, tuttavia, da tenere a mente già in fase di separazione personale la posizione dei creditori rispetto a tali atti. Secondo la Giurisprudenza, infatti gli atti posti in essere in esecuzione di accordi in fase di separazione – pur adempiendo obbligazioni anche ex lege (ad esempio atti posti in essere per il mantenimento di ex coniugi e prole) – possono ben essere oggetto di azione revocatoria di cui all’art. 2901 Codice Civile qualora ne sussistano tutti i presupposti.
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