Novità dalla Finanziaria 2020

da | 7 Gen 2020 | fisco, leggi

Siamo entrati da qualche giorno negli anni venti del 2000 e – in considerazione della definitiva approvazione della legge di bilancio per il 2020 – occorre illustrare brevemente le due novità fiscali maggiormente rilevanti nel nostro settore.

In particolare, la legge di bilancio ammette – tra l’altro – la proroga della rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni, nonché prevede l’aumento dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze derivanti da cessioni di beni immobili.

Con riferimento alla prima novità, la legge di bilancio, all’articolo 1 commi 693 e 694 – riprendendo quanto disposto dal precedente disegno di legge – riconosce alle persone fisiche e alle società semplici la possibilità di proroga per rideterminare i valori dei terreni (edificabili ed agricoli), nonché di partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati ai fini di determinare plusvalenze e minusvalenze ai fini del T.U.I.R., art. 81, comma 1, lettere a) e b) del d.P.R. n. 917/1986.

Il valore dell’aliquota – che diventa unica – per rideterminare l’imposta sostitutiva è fissato all’11% sia per le partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati (sia qualificate che non), che per i terreni (edificabili ed agricoli).

Per avvalersi della possibilità della proroga di cui sopra, tuttavia, devono essere rispettati i seguenti termini:

– terreni e partecipazioni societarie devono essere posseduti al giorno 1 gennaio 2020;

– deve essere redatta la perizia di stima ai fini della rivalutazione del valore entro il 30 giugno 2020;

– l’imposta sostitutiva può essere rateizzata  in massimo tre rate annuali, di pari importo, decorrenti dal 30 giugno 2020.

Ancora, la legge di bilancio per il 2020 ha disposto, all’articolo 1 comma 695 un aumento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito applicabile all’atto della cessione del bene immobile e su richiesta del venditore al notaio, sulle plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non oltre 5 anni, ai sensi dell’articolo 1 comma 496 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Il Notaio, pertanto, se richiesto, dovrà provvedere ad applicare ed a versare l’imposta sostitutivaper le plusvalenze da cessioni di immobili che viene ora aumentata dal 20% al 26%.

Raffaella Di Marco

dott.ssa - collaboratrice Studio

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