Si respira già dal 2005 aria di rinnovamento, da tempo i professionisti del settore ne auspicano l’attuazione, eppure solo dall’8 febbraio entrerà in vigore il regolamento che ne disciplina le modalità (decreto 20 settembre 2019 n. 170): si tratta della possibilità di iscrivere gli atti di ultima volontà in via telematica nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell’Archivio notarile.
Finalmente, infatti, col decreto sopra citato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio scorso n. 19, il Ministro della Giustizia – in concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze – si dà attuazione alla modifica apportata dalla legge di semplificazione 28 novembre 2005, n. 246 all’articolo 12, comma settimo, alla previsione di cui all’articolo 5 della legge sul registro generale dei testamenti (legge 25 maggio 1981 n. 307) rendendo dopo anni concreta la possibilità di procedere anche in via telematica all’iscrizione nel registro generale dei testamenti dei dati contenuti nelle schedine testamentarie, senza che il notaio debba recarsi personalmente in Archivio per presentare la scheda.
Come deve procedere il notaio, dunque, se vuole iscrivere in via telematica gli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti?
Per prima cosa, il notaio deve redigere documento informatico contenente la richiesta di iscrizione e sottoscriverlo con firma digitale. La richiesta di iscrizione deve essere trasmessa in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata e ciascun messaggio può contenere solo una singola richiesta. Ciascun Archivio notarile si occupa di controllare le richieste di iscrizione telematiche del distretto di competenza.
La richiesta in via telematica deve essere trasmessa dal notaio direttamente al registro generale dei testamenti entro 10 giorni dal giorno in cui si realizzano i presupposti per la richiesta di iscrizione e può essere inviata per i giorni feriali dalle ore otto alle diciotto, ad eccezione del 24 e 31 dicembre (ore otto-tredici).
In risposta, il registro generale dei testamenti comunica con PEC al notaio richiedente il numero e la data di registrazione della richiesta di iscrizione e il numero di repertorio dell’atto a cui si riferisce la richiesta ovvero ne comunica l’irricevibilità, precisandone le ragioni.
Nel caso in cui al notaio non pervenga – entro 24 ore dall’invio della richiesta – la ricevuta di avvenuta consegna, occorrerà trasmettere nuovamente la richiesta o in via telematica o su supporto cartaceo. Le medesime opzioni in alternativa sono previste per il registro generale dei testamenti se non pervenga – sempre entro 24 ore dall’invio – la ricevuta di avvenuta consegna della pec contenente le ragioni della irricevibilità della richiesta.
Il Presidente del Consiglio Notarile, ancora, comunica immediatamente, mediante pec, con la possibilità di rinviare detta comunicazione in via telematica o su cartaceo qualora non pervenga la ricevuta di avvenuta consegna, all’Archivio notarile distrettuale l’iscrizione al ruolo del notaio richiedente l’iscrizione, nonché l’eventuale cessazione dall’esercizio della professione notarile, il trasferimento del notaio, ovvero la nomina o la revoca del notaio depositario, delegato o del coadiutore ex articoli 43, 44 e 45 legge notarile.
L’imposta di bollo per la richiesta di iscrizione trasmessa in via telematica è la medesima di quella dovuta per l’iscrizione al registro effettuata con la scheda ex articolo 5 della legge 25 maggio 1981 n. 307 e l’Archivio notarile comunica telematicamente al registro generale dei testamenti l’importo riscosso e gli estremi della quietanza rilasciata.
Sembra, pertanto, che sia stato trovato – sebbene dopo quindici anni di attesa – un punto di incontro per rendere possibile l’invio telematico in alternativa a quella che è stata finora l’unica modalità di iscrizione al registro generale dei testamenti degli atti di ultima volontà.
Un nuovo passo in avanti per il notariato, che anche nel campo mortis causa ha dimostrato di saper adeguarsi ai mutamenti continui della società, i cui bisogni è tenuto a soddisfare, disciplinando nel dettaglio una modalità di iscrizione al registro generale dei testamenti in linea con la modernità e con le esigenze di ottimizzazione dei tempi, che rendono alternativa e non più unica la prassi – seppur affascinante – della schedina cartacea compilata a macchina e della ceralacca.
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