Lo scorso martedì veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entrava in vigore, il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 contenente le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a noi tutti meglio noto come decreto c.d. “Cura Italia“.
E’ doveroso, dunque, sintetizzare le disposizioni del decreto che maggiormente interessano l’attività notarile – in via diretta ovvero in via indiretta, come ha già anticipava il Notaio nella sua recente analisi circa i possibili scenari dei prossimi mesi. [rinvio all’articolo del 19 marzo].
In particolare, tra le Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, il decreto prevede (art. 4) la possibilità che aree sanitarie per la gestione dell’emergenza COVID-19 siano attivate da Regioni e Province autonome anche in deroga di autorizzazioni ovvero requisiti di accreditamento, nonché realizzate anche in deroga alla normativa prevista dal testo unico in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).
Ancora, ai sensi dell’art. 6, il Prefetto – previa proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione competente – può disporre con decreto la requisizione in uso o in proprietà di immobili qualora temporaneamente servano per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (alberghi, altri immobili che possano ospitare persone in sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare) e per chi non può attuare le predette misure presso il proprio domicilio.
Tra le misure a sostegno del lavoro sono state dettate, all’articolo 22, nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga per tutta la durata della sospensione del lavoro e per un periodo comunque non superiore di 9 settimane.
Altresì, relativamente alla riduzione dell’orario di lavoro, sono stati annunciati un congedo e un’indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato (art. 23) nonché l’estensione della durata dei permessi retribuiti (art. 24) e indennità di 600 euro per professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata.
Per gli Enti del Terzo Settore, invece, il termine entro cui provvedere all’aggiornamento dello statuto è stato rinviato dal 30 giugno (come stabilisce il Codice del Terzo Settore all’art. 101 comma secondo) al 31 ottobre 2020.
Spiccano, tra le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, l’attuazione del Fondo Solidarietà mutui prima casa per i prossimi nove mesi ed in deroga alla normativa ordinaria del Fondo (art. 54). Inoltre, le micro, piccole e medie imprese danneggiate (serve autocertificazione da parte dell’Impresa) sino al 30 settembre 2020 possono ricevere sostegno finanziario mediante apertura di credito a revoca e prestito accordato dietro anticipo; prestiti non rateali; sospensione di mutui e finanziamenti rateali (art. 56).
Le misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese che segnaliamo sono il rinvio dei versamenti nei confronti della PA al 20 marzo 2020 (art. 60); il rinvio del versamento IVA al 31 marzo 2020 (art. 62); la previsione di un premio per i lavoratori dipendenti di euro 100 (art. 63) e di un credito di imposta del 50% per le spese di sanificazione del luogo di lavoro (art. 64); la menzione al MEF per chi dovesse rinunciare alla sospensione dei versamenti (art. 71).
Le udienze civili e penali sono sospese sino al 15 aprile 2020 (art.83).
Per i documenti di riconoscimento, invece, sarà prorogata la validità simo al 31 agosto 2020 (art. 104).
Da ultimo, rilevano le modifiche – in deroga alle disposizioni del Codice Civile ovvero dello statuto – relativamente allo svolgimento delle assemblee delle società.
Si precisa, infatti, che l’assemblea ordinaria deve convocarti entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. E’ possibile per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data del termine dell’emergenza sanitaria in corso – che lo svolgimento dell’assemblea sia totalmente realizzato in modalità audio -videoconferenza senza che il presidente si trovi nel medesimo luogo del segretario o del notaio, con la possibilità per il solo notaio di redigere e sottoscrivere il verbale societario (art. 106).
In realtà detto intervento in assemblea è stato già oggetto anche di un’apposita Massima in materia societaria del Consiglio Notarile di Milano, la n. 187 dell’11 marzo 2020, la cui ratio è proprio consentire – in questo periodo in cui gli spostamenti sono ridotti – l’intervento in assemblea anche in deroga a quanto previsto da statuto nonché dall’art. 2370, quarto comma Codice Civile.
Continuano altresì le misure per il contenimento della pandemia. Venerdì 20 marzo, infatti, il Ministro della Saluta Roberto Speranza ha emanato una nuova ordinanza – in vigore fino al 25 marzo – con nuove misure restrittive per gli spostamenti da osservarsi in tutto il territorio nazionale. Nello specifico, si chiudono parchi, giardini pubblici e si potrà correre da soli e nelle vicinanza della propria casa. Si vieta ogni spostamento verso abitazioni diverse dalla principale, nonché attività ludiche o ricreative all’aperto. E’ altresì disposta la chiusura di negozi di generi alimentari all’interno di stazioni ferroviarie ed aree di servizio; restano aperti, invece, gli autogrill e i bar siti negli ospedali e aeroporti.
Attendiamo indicazioni circa il destino degli studi professionali, in particolare degli studi notarili, di cui vi terremo aggiornati.
Per il momento, non ci resta che osservare le disposizioni, fare il possibile per contribuire alla lotta contro questo male e continuare a sperare che il prima possibile ritorneremo a sognare, a vivere di affetto e libertà. Insieme ce la faremo!
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