Prelazione artistica sospesa

da | 1 Apr 2020 | immobiliare

“Incertezza” e “sospensione” sono parole e stati d’animo ormai ben diffusi e condivisi. La pandemia in corso porta con sé un nuovo modo di vivere non solo perchè induce alla solitudine ed alla lontananza – per il bene di ciascuno di noi e per la tutela del prossimo – ma anche perché rallenta i procedimenti già avviati ed impedisce di programmare, di conoscere le modalità di svolgimento degli eventi o semplicemente di poterne prevedere un termine, rimandando ogni valutazione di settimana in settimana.

La sospensione di quanto già avvenuto prende spazio anche nel mondo del diritto in molti settori, ma la sua ratio è quella di garantire una certezza per chi deve svolgere precise mansioni in termini definiti dalla legge e tutelare chi ha posto in essere dei negozi giuridici che per esempio non producono efficacia immediata, ma sono sottoposti a condizione sospensiva e produrranno i loro effetti solo in un secondo momento, quando quest’ultima si sarà verificata.

E’ il caso delle compravendite di bene immobile sottoposto a vincolo di interesse storico – artistico – paesaggistico ex decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (c.d. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

La particolarità di detti contratti, infatti, è che l’operazione giuridica è a pena di nullità condizionata sospensivamente – pertanto il trasferimento avverrà solo – al mancato esercizio della prelazione all’acquisto, al medesimo prezzo convenuto nell’atto di vendita, da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali o degli altri enti pubblici interessati (artt. 60 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004).

La prelazione, che impedisce l’immediata consegna del bene alienato, è esercitabile nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento al Ministero nel caso in cui la denuncia sia stata presentata al Ministero nei termini dei 30 giorni previsti dall’art. 59 del Codice dei beni Culturali e del paesaggio – ovvero nel più ampio termine di 180 giorni nel caso di omessa o presentazione tardiva della denuncia (Art. 60 commi primo e secondo, del Codice).

Ebbene, come deve essere computato il termine utile all’esercizio della prelazione in questa fase di emergenza sanitaria, che rallenta senz’altro il lavoro di controllo del Mibact e che non può sempre assicurare – nei tempi previsti dall’art. 61 del codice dei beni Culturali – una valutazione adeguata sull’opportunità o meno di esercitare la prelazione?

A rispondere al quesito è lo stesso Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio secondo cui è da ritenersi sospeso – dalla sua data di inizio sino al 15 aprile 2020 – il termine relativo alla prelazione artistica se il suo computo è iniziato dal 23 febbraio 2020 ovvero successivamente a tale data, in conformità di quanto previsto dall’art. 103 del decreto legge 13 marzo 2020.

Se la regola è per la sospensione, non è tuttavia da escludere il normale computo del termine quando – attivando “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celereconclusione dei procedimenti” – gli enti preposti, enti pubblici territoriali interessati e gli uffici del Mibact (Soprintendenza e Segretariato regionale) siano effettivamente in grado di portare a termine i rispettivi compiti nei termini di legge.

Per essere chiari, aldilà del dettato normativo: il termine per l’esercizio del diritto di prelazione nel periodo fra 23 febbraio e 15 aprile è sospeso e pertanto:

– se la notifica avviene in quell’intervallo, il computo inizierà dal 16 aprile 2020;

– se la notifica è già avvenuta, quei 52 giorni non sono da considerare e il calcolo ripartirà dal 16 aprile 2020;

tutto, ovviamente, fino a nuovo decreto.

Raffaella Di Marco

dott.ssa - collaboratrice Studio

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