L’attuale situazione emergenziale ha indotto il Governo, tramite il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a prevedere specifiche disposizioni di carattere tributario, volte ad eludere l’impatto economico del Covid-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese.
Tali misure riguardano:
– proroga e sospensione dei termini per versamenti ed altri adempimenti tributari;
– sospensione termini delle attività degli enti impositori e del versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
– misure agevolative per sostenere le imprese ed i lavoratori;
– incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19;
– differimento delle udienze e sospensione dei termini per i procedimenti giurisdizionali in materia tributaria, nonché sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi.
In particolare l’art. 62 di detto decreto, recante la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, sospende:
– gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
– i versamenti da autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 600/1973 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
– i versamenti da autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
La norma in questione, seppur utile, ha destato alcuni dubbi interpretativi dettati dal tenore letterale poco chiaro, specie sul significato da attribuire agli adempimenti diversi dai versamenti.
In particolare ci si chiede se tra questi possano rientrare, o meno, le dichiarazioni di successione, vale a dire quelle dichiarazioni attraverso le quali viene comunicato all’Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto. Si tratta di un adempimento fiscale funzionale al pagamento dell’imposta sulle successioni e di fondamentale importanza poiché costituisce condizione imprescindibile per poter disporre dei beni ricevuti a causa di morte. Esse devono essere presentate dagli eredi, dai chiamati all’eredità e dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del de cuius.
A sopire ogni dubbio è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E in data 3 aprile 2020, la quale ha definitivamente inquadrato le dichiarazioni di successione tra gli adempimenti diversi dai versamenti. Pertanto, la presentazione delle dichiarazioni in questione costituisce un adempimento cui si applica la sospensione di cui all’articolo 62, comma 1, del Decreto n. 18/2020.
Di conseguenza, quando il termine di presentazione della dichiarazione di successione scade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, lo stesso rimane sospeso e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Infine l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente, se si avvale della sospensione, non è tenuto al versamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi indiretti; allo stesso modo, se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, intende presentare la dichiarazione di successione è tenuto anche al versamento delle imposte e dei tributi indiretti.
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