Prima casa e demolizione fabbricato

da | 1 Mag 2020 | fisco, immobiliare

Valgono le agevolazioni prima casa nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare facente parte dello stesso fabbricato nel quale è situata la prima casa preposseduta e successivamente, dopo la demolizione dell’intero fabbricato, venga costruito un nuovo complesso immobiliare?

L’Agenzia delle Entrate, chiamata in causa con un’istanza di interpello, ha affrontato il caso ed ha fornito una chiara risposta al quesito con l’interpello n. 113/2020 in data 21 aprile 2020.

In particolare, una signora, già comproprietaria in regime di separazione dei beni con il proprio coniuge di una porzione immobiliare acquistata con le agevolazioni prima casa e facente parte di un fabbricato più ampio, intendeva acquistare un’ulteriore porzione del medesimo fabbricato, procedere alla demolizione dell’intero complesso ed edificare sull’area di risulta della demolizione un villino.

L’istante chiedeva, quindi, di poter continuare a fruire delle agevolazioni prima casa sul nuovo acquisto tenuto conto che l’operazione era volta all’ampliamento della propria prima casa, che ricorrevano le condizioni richieste dall’art. 1, nota II-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 c.d. TUR e che, infine, i lavori di demolizione e ricostruzione sarebbero terminati entro tre anni dal nuovo acquisto.

Negativa la risposta dell’Agenzia delle Entrate.

L’operazione prospettata dall’Istante, comportante un nuovo acquisto, la demolizione di tutto e la riedificazione sull’area di risulta della demolizione:

– non rispetta il requisito della “non titolarità di altra casa di abitazione nello stesso comune del nuovo acquisto ovvero acquistata con le agevolazioni prima casa indipendentemente dal luogo in cui essa è posta”, enunciato nell’art. 1 nota II-bis allegata al TUR – qui un’analisi completa della normativa;

– non si configura come ipotesi di acquisto di più appartamenti da fondere con un precedente bene già oggetto di compravendita. La demolizione dell’intero fabbricato e la successiva ricostruzione non costituiscono, in effetti, una fusione, fattispecie questa prevista per l’applicazione del regime agevolativo in questione come indicato nella risoluzione n. 154/E del 19 dicembre 2017;

– non ha ad oggetto immobili in corso di costruzione ovvero di definizione per i quali i lavori di costruzione o definizione devono ultimarsi entro tre anni dalla registrazione del loro atto di acquisto al fine di chiedere le agevolazioni prima casa.

Nel caso concreto, quindi, diversamente da quanto prospettato dall’Istante, l’Agenzia delle Entrate  non ha ravvisato un semplice ampliamento della preesistente prima casa di abitazione. Di conseguenza, chi compie un’operazione di demolizione di un intero fabbricato, dopo aver acquistato una nuova unità immobiliare seppur attigua a quella già posseduta, e successiva ricostruzione, non può fruire delle agevolazioni prima casa.

 

Ludovica Adriano Battistella

avv.ssa - collaboratrice Studio

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