Annunciata da giorni – e dopo una serie di rallentamenti dovuti ad ulteriori modifiche e valutazioni – lo scorso 19 maggio è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. “Decreto Rilancio” (d.l. n. 34/2020).
Il decreto in questione – il cui testo integrale può visionarsi cliccando al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg – mette fine alle voci sulle misure previste dal governo in materia di ecobonus e sismabonus e tratta – tra l’altro – anche degli interventi in materia di start up innovative.
Su ecobonus e sismabonus ci eravamo già occupati in un precedente contributo, cui si rinvia, per chiarire in questa sede ciò che è stato confermato alla luce della pubblicazione del decreto in Gazzetta.
Un accenno, infine, agli incentivi per le start up innovative, settore in cui il nostro studio è particolarmente attivo, come testimonia altresì l’impegno diretto del Notaio Fabio Cosenza nell’ambito dell’equity crowdfunding.
ECOBONUS E SISMABONUS
Il decreto Rilancio precisa agli articoli 119 e 221 – confermando quanto circolava già ad inizio di maggio – un potenziamento dell’aliquota della detrazione del 110% per le spese sostenute dal contribuente dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per effettuare particolari interventi di potenziamento dell’efficienza energetica, nonché di riduzione del rischio sismico, da ripartirsi in 5 rate annuali, ciascuna di pari importo.
Sono state confermate la possibilità per il contribuente di ottenere uno sconto immediato in fattura – pari all’ammontare delle spese – da parte del fornitore, il quale potrà anticipare l’importo, effettuare gli interventi e recuperare quanto versato sotto forma di un credito di imposta ovvero l’alternativa di poter trasformare l’importo sostenuto in credito di imposta.
Il credito di imposta, inoltre, potrà – come si anticipava – essere successivamente ceduto anche ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito o gli intermediari finanziari. Le modalità di cessione del credito di imposta dovranno, tuttavia, essere precisate con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare i dovuti controlli e per chi presenterà attestazioni o asseverazioni infedeli sono previste sanzioni penali, amministrative, nonché la decadenza dal bonus.
I beneficiari del bonus sono i tutti contribuenti, quali:
– condomini,
– persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
– istituti autonomi case popolari comunque denominati;
– cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalla medesime posseduti ed assegnati in godimento ai propri soci.
Quali lavori consentono al contribuente la richiesta di tale bonus?
Il bonus verrà riconosciuto nei seguenti casi:
A) INTERVENTI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
E’ opportuno che gli interventi di efficientamento energetico apportino un miglioramento di due classi energetiche o – ove possivile – solo di quella più alta, che dovrà dimostrarsi mediante APE asseverato da un tecnico abilitato.
Il decreto elenca nello specifico i lavori per cui scatta il beneficio, cioè:
1. interventi di isolamento termico di superfici opache verticali e orizzontali che interessano il c.d. “cappotto termico”;
2. interventi su parti comuni dell’edificio per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati;
3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale.
4. ulteriori interventi di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63/2013 convertito in legge n. 90/2013, ovvero installazione di pannelli solari, schermature solari o sostituzione di infissi, nei limiti di spesa previsti per ogni intervento di efficientamento energetico e purchè tali lavori siano contestuali ad almeno uno dei tre interventi descritti nei punti precedenti. Il 110% di detrazione si applicherà sino ad un importo massimo di 48.000 euro di spesa);
5. installazione di impianti solari e fotovoltaici;
6. installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in edifici.
B) INTERVENTI DI RIDUZIONE DI RISCHIO SISMICO
La detrazione del 110% riguarda tutti gli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici non situati nella zona sismica 4.
In caso di cessione del credito all’impresa di assicurazione e di contestuale stipula della polizza vi sarà una detrazione non più del 19%, ma del 90%.
START-UP INNOVATIVE
Nell’ottica di rafforzare sul territorio nazionale gli interventi in favore delle start-up, il decreto rilancio (art. 38) – tra l’altro – proroga di un anno i termini previsti dalla disciplina di favore/deroga delle start-up.
Ciò vale anche per il la qualifica di start-up innovativa (art. 25 d.l. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012), che dura non più 5, ma 6 anni.
Si sottolinea, tuttavia, come tale proroga non interessa i benefici fiscali.
0 commenti