Vige per tutti, ormai, l’obbligo della fatturazione elettronica, un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che ha consentito di abbandonare i vecchi supporti cartacei a favore di una gestione elettronica documentale. Una innovazione che ha permesso di eliminare i costi di stampa e spedizione delle fatture, semplificare la loro conservazione e contrastare l’evasione dell’IVA… Ma, come ammoniva Shakespeare ne Il mercante di Venezia, non è tutto oro ciò che luccica!
Se, infatti, mettiamo a confronto la fattura elettronica con gli strumenti e gli istituti tradizionali del nostro ordinamento, già di per sé poco avvezzo al cambiamento, ci rendiamo conto immediatamente dei problemi che possono sorgere a livello applicativo, tanto che anche un procedimento semplice ed efficace come il procedimento di ingiunzione, messo a disposizione del creditore per il recupero del proprio credito, può diventare complicato. Per esempio, ci si chiede l’e-fattura è idonea per emettere un decreto ingiuntivo?
Anzitutto, partendo dalle origini, ricordiamo che il decreto ingiuntivo, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti c.p.c, è un atto giudiziario con il quale il giudice, su richiesta del creditore e senza contraddittorio, ingiunge al debitore di pagare una somma di denaro, consegnare una determinata quantità di cose fungibili o una cosa determinata quando, ricorrendo gli altri requisiti, del diritto fatto valere viene data prova scritta.
Ai sensi, poi, dell’articolo 634 c.p.c. per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi sono prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.
Quindi, per i crediti emergenti da fatture cartacee, la condizione della prova scritta necessaria per attivare il procedimento di ingiunzione, è soddisfatta con il deposito dell’estratto notarile autentico delle scritture contabili, un documento con il quale il Notaio accerta la presenza delle fatture nel Registro IVA e la regolare tenuta di tale Registro, oltre alla conformità dei documenti esibiti agli originali – qui la nostra guida completa
Tale situazione è stata complicata con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica. Secondo alcuni, infatti, e-fattura è di per sé un titolo idoneo all’emissione, in favore di chi le ha prodotte, di un decreto ingiuntivo, considerato che si tratta di un file firmato elettronicamente e controllato dal Sistema di Interscambio. Secondo altri, invece, l’intervento del Notaio è comunque indispensabile affinché venga verificato che la fattura di cui si chiede l’estratto autentico sia effettivamente originale e priva di contraffazioni.
Sulla questione sono intervenute le pronunce dei giudici che, lungi dal trovare una soluzione univoca, hanno ulteriormente complicato il quadro di riferimento, aderendo all’una o all’altra tesi. Del primo avviso i Tribunali di Padova e di Veronache, con i rispettivi provvedimenti in data 8 agosto 2019 e 29 novembre 2019, hanno qualificato le fatture elettroniche come documenti informatici immodificabili, autentici e garantiti dalla presenza di una marca temporale. Di avviso contrario il Tribunale di Vicenza che, con la sentenza del 25 ottobre 2019 ha, invece, ribadito che solo la presentazione dell’estratto, di origine notarile, delle scritture contabili permette di effettuare il controllo della regolare tenuta di tali scritture poiché il Sistema di Interscambio garantisce solo l’autenticità delle fatture e non la regolare tenuta della contabilità.
Nel dibattito è, infine, intervenuta l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757/2018 affermando, tra le altre cose, che:
– la fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati;
– il Sistema di Interscambio, per ogni file correttamente ricevuto, effettua successivi controlli e, in caso di esito negativo recapita, entro 5 giorni, una ricevuta di scarto;
– il Sistema di Interscambio genera documenti informatici autentici ed immodificabili che non sono semplici copie informatiche di documenti informatici bensì duplicati informatici, assolutamente indistinguibili dai loro originali.
In conclusione, secondo l’orientamento prevalente sembrerebbe che per ottenere un decreto ingiuntivo che ingiunga al proprio debitore di saldare il debito, non sia più necessario presentare le scritture contabili autenticate da un Notaio. Tuttavia, in assenza di un’opinione univoca, raccomandiamo di utilizzare prudenza: è sempre meglio passare dal Notaio per evitare che, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, venga contestata la mancanza di forma e, in caso di soccombenza in giudizio, si venga condannati a pagare le spese giudiziali. D’altronde, come dicevano gli Antichi melius abundare quam deficere!
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