La clausola penale non costa più

da | 14 Giu 2020 | fisco, immobiliare

La clausola penale, apposta ad un contratto per quantificare il risarcimento in caso di inadempimento, può essere tassata autonomamente? L’interrogativo è stato risolto dalla Commissione Tributaria di Bologna, Sez. 11, con sentenza n. 716/2020.

Anzitutto, per comprendere meglio la questione, si può definire la clausola penale ex articolo 1382 c.c. come un pattocon cui le parti convengono che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di un’obbligazione, il debitore effettui un’altra determinata prestazione. Essa è, dunque, una pattuizione aggiunta ad un negozio giuridico per rafforzare le possibilità di adempimento, sanzionare il debitore inadempiente e risarcire il danno al creditore.

Una volta definita detta clausola, si può entrare nel merito della controversia scaturita in riferimento all’imposta di registro dovuta in sede di registrazione di un contratto di affitto di azienda contenente una clausola penale ex articolo 1382 c.c.. Nello specifico, il Notaio, rogante l’atto, aveva ritenuto applicabile alla fattispecie l’articolo 21 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, secondo il quale se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa; al contrario l’Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena aveva ritenuto applicabile l’articolo 21 comma 1 del medesimo D.P.R., in base al quale se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

Il primo aveva ritenuto che la clausola penale derivasse necessariamente, per sua natura intrinseca dal contratto principale e, di conseguenza, fosse non tassabile autonomamente; la seconda, invece, aveva considerato detta clausola autonoma e non strutturalmente collegata al negozio giuridico principale e, pertanto, aveva provveduto ad inviare un avviso di liquidazione al Notaio per recuperare le somme non versate.

Arrivata al vaglio della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, la questione è stata affrontata e risolta osservando che la clausola penale per sua natura integra una disposizione strettamente vincolata e dipendente dall’obbligazione principale, in relazione alla quale assume carattere non autonomo e del tutto accessorio, con la mera funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria. L’obbligazione derivante dalla clausola penale, pertanto, non può sussistere autonomamente rispetto all’obbligazione principale, tant’è che l’invalidità di quest’ultima travolge anche la clausola penale.

In definitiva, dunque, rispondendo all’interrogativo iniziale, la clausola in questione non può essere tassata autonomamente poiché non le si può riconoscere una natura ed una causa autonoma rispetto al contratto principale. Ogni qualvolta ci si troverà nella situazione di dover versare un’imposta di registro per un atto che la contiene, dovrà applicarsi il secondo comma dell’articolo 21 del DPR n. 131/1986.

Ludovica Adriano Battisatella

dott.ssa - collaboratrice Studio

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