Attenzione alla collazione

da | 28 Giu 2020 | famiglia, immobiliare

Cosa succede se un genitore, pur avendo più figli, decide di donare beni e diritti ad uno solo di essi, lasciando in eredità agli altri poco o niente? Prendendo spunto da questo interrogativo ricorrente nelle nostre giornate e dall’ultimo contributo in tema di donazioni indirette – qui l’articolo completo – ci soffermiamo oggi sull’istituto della collazione, un’operazione preliminare alla divisione ereditaria a cui sono tenuti i prossimi congiunti del defunto – il coniuge, i figli e i loro discendenti – ed avente la finalità di riequilibrare gli assetti patrimoniali alterati dalle donazioni poste in vita dal de cuius.

Queste ultime, infatti, possono incidere significativamente sul complesso dei beni lasciati in eredità e ledere i diritti successori spettanti a ciascun erede. Per tal motivo, il legislatore cerca di ripristinare l’uguaglianza di trattamento nella ripartizione del patrimonio ereditario, prevedendo un atto giuridico con il quale vengano reinseriti nell’asse ereditario tutti i beni mobili ed immobili oggetto di donazione.

Procediamo con ordine ed analizziamo le caratteristiche principali della collazione.

Cos’è?

Ai sensi dell’articolo 737 del Codice Civile, la collazione è l’atto con il quale determinati soggetti, che hanno accettato l’eredità, conferiscono alla massa ereditaria tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione, direttamente o indirettamente, quando questo era in vita.

Chi vi è tenuto?

Sono soggetti tenuti alla collazione i figli, i loro discendenti ed il coniuge del defunto.

Questi devono:

– non aver rinunciato all’eredità;

– aver accettato espressamente o tacitamente l’eredità.

– non essere stati dispensati da collazione.

A proposito di quest’ultimo, infatti, può capitare che il defunto abbia dispensato dall’obbligo di collazione il soggetto che ha ricevuto la donazione, esentandolo dal restituire il bene nella massa ereditaria. In tal caso, la successione e la divisione si svolgono come se il bene oggetto di donazione dispensata non fosse mai esistito. La dispensa può essere effettuata nell’atto di donazione e nel testamento ma può anche essere tacita; può essere totale per tutto il valore del bene o parziale e per essere valida ed efficace deve essere effettuata solo nel limite della quota disponibile.

Qual è l’oggetto?

Oggetto della collazione sono soltanto le donazioni, indirette che dirette. Non è oggetto di collazione quanto ricevuto con negozio gratuito non donativo poiché ciò risponde ad un interesse economico del disponente e non costituisce una successione anticipata. Devono trattarsi, ovviamente, di donazioni valide ed efficaci indipendentemente da quale ne sia l’oggetto.

Vi rientrano le cosiddette liberalità indirette, vale a dire quelle donazioni che risultano da schemi negoziali che hanno una causa tipica differente da quella delle donazioni; mentre non sono soggette a collazione per espressa disposizione di legge, le donazioni di valore modico in favore del coniuge, le spese per il mantenimento e per l’educazione dei figli, quelle sostenute per malattia, le spese ordinarie effettuate per l’abbigliamento, le nozze e per l’istruzione.

Come si effettua?

– La collazione di beni immobili si effettua, a scelta del coerede che ha ricevuto la donazione restituendo il bene oggetto di donazione o, in alternativa, conferendo una somma di denaro corrispondente al valore del bene nel momento dell’apertura della successione.

– La collazione di beni mobili si effettua, invece, solo restituendo alla massa ereditaria la somma di denaro corrispondente al valore dell’oggetto nel momento dell’apertura della successione.

Evitare l’obbligo di collazione è, dunque, difficile!

Il consiglio è sempre lo stesso: affidarsi all’attività notarile, non solo per prevenire eventuali liti in sede di divisione ereditaria ma anche e soprattutto per evitare problematiche successorie legate all’obbligo della collazione, che come si è visto, non è un istituto giuridico puramente teorico ma comporta innumerevoli conseguenze sul lato pratico.

Ludovica Adriano Battisatella

dott.ssa - collaboratrice Studio

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