L’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998 n, 448 illustra che “ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si è usufruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta agevolata di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso […] è attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato“.
A completamento del comma 1 di tale articolo, precedentemente riportato, il comma 2 sancisce che il credito d’imposta “può essere portato in diminuzione dall’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l’intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche“.
E’, dunque, possibile utilizzare il credito d’imposta a più riprese? E’ questa la domanda alla base dell’istanza che porta l’Agenzia delle Entrate a fare chiarezza sul punto.
Nella risposta del 22 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate, ricorda che già in precedenza, per l’esattezza con la circolare n. 18 del 2013 erano state illustrate le varie possibilità nella disponibilità del contribuente in rapporto all’utilizzo del credito maturato.
Le quali possono riassumersi in:
a) utilizzo del credito portandolo in diminuzione dall’imposta registro dovuta per l’atto di acquisto che lo determina;
b) utilizzo del credito in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
c) utilizzo del credito in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
d) utilizzo del credito in compensazione delle somme dovute ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Inoltre, con successiva circolare datata 24 aprile 2015, n. 17, aveva, altresì, preventivamente, chiarito che nell’ipotesi in cui il credito non venga utilizzato per l’intero in diminuzione dall’imposta dell’atto che lo determina, potrà essere utilizzato in una delle altre ipotesi precedentemente prospettate.
Mettendo in luce, quindi, il carattere alternativo e non preclusivo delle opzioni a disposizione del contribuente.
In definitiva, possiamo concludere esattamente come la stessa Agenzia delle Entrate ha portato a termine il proprio intervento, ovvero, chiarendo che, nel caso in cui, in seguito ad un primo utilizzo del credito, ci si trovi in presenza di un ammanco, sarà possibile riutilizzare il residuo credito nelle modalità prescritte dall’articolo 7 dell’articolo 23 dicembre 1998, n. 448, precedentemente ricordate.
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