Ordinanza n. 15746/2020 della Corte di Cassazione: donazione e vendita di terreni edificabili

da | 11 Set 2020 | fisco, immobiliare | 0 commenti

Cosa accade se un genitore dona un terreno edificabile ai figli, che nello stesso giorno viene rivenduto ad un terzo per un corrispettivo pari al valore indicato nell’atto di donazione?

Nonostante sia lecito per un genitore donare un terreno ai figli e per questi sia lecito rivenderlo immediatamente dopo, il rischio è quello di cadere nella fattispecie della cosiddetta interposizione fittizia e dell’elusione fiscale.

In capo alla persona fisica che vende un bene immobile o un terreno non è solitamente previsto il pagamento di nessuna tassa. Il privato ottiene però dalla vendita un guadagno grazie all’aumento di valore avvenuto tra l’acquisto e la rivendita. Questo guadagno prende il nome di plusvalenza.

La plusvalenza è tassata solo in alcuni casi previsti espressamente dalla legge, per la precisione dagli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). In particolare, la plusvalenza che deriva dalla vendita di fabbricati o terreni agricoli è tassata solo nelle ipotesi specificamente previste, mentre, la plusvalenza derivante dalla vendita di terreni edificabili risulta, invece, sempre tassabile.

La vicenda che ha fatto sorgere la questione, è nata da una controversia tra un contribuente e l’Agenzia delle Entrate. La controversia ha visto coinvolto un genitore che aveva ceduto con un atto di donazione un terreno edificabile ai propri figli che, nello stesso giorno, lo avevano rivenduto per un corrispettivo pari al valore indicato nella stessa donazione.

L’Agenzia delle Entrate aveva ipotizzato la strumentalità della donazione, ritenendo che avesse lo scopo di evitare il carico fiscale in capo al donante attraverso lo stratagemma dell’interposizione fittizia. Successivamente l’atto impositivo era stato confermato dalla Commissione Tributaria provinciale ed in seguito confermato dalla Commissione Tributaria regionale della Puglia.

La contribuente aveva dunque fatto ricorso presso la Corte di Cassazione negando sia l’ipotesi di interposizione fittizia supposta dall’ AE, sia il ritorno economico, sostenendo che il corrispettivo fosse rimasto nella disponibilità dei figli a cui il terreno era stato donato.

La Suprema Corte di Cassazione, si è infine espressa lo scorso 23 luglio stabilendo che, nei rapporti tra genitori e figli, è necessario prendere in considerazione la libertà di pianificazione della successione e che proprio la libertà di pianificazione da la possibilità di escludere sia gli intenti fraudolenti che elusivi.

Inoltre, la Suprema Corte, ha affermato che «In tema di imposte sui redditi, la disciplina antielusiva dettata dall’articolo 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 (espressione del principio generale del divieto di abuso del diritto) non trova applicazione nell’ipotesi di interposizione di persona disciplinata dal detto articolo 37, comma terzo, non rientrando la stessa tra le operazioni negoziali tipizzate dal legislatore in presenza delle quali può configurarsi un abuso del diritto».

Dunque, secondo quanto stabilito dalla Cassazione nell’Ordinanza n. 15746/2020 del 23 luglio, la donazione di un terreno edificabile al figlio, che viene rivenduto lo stesso giorno ad un terzo, non genera una plusvalenza per interposizione fittizia in capo al genitore.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

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