Ancora SUPERBONUS: boom di interpelli

da | 17 Set 2020 | fisco, immobiliare | 0 commenti

Insieme alle varie possibilità di accesso all’ormai famoso  Superbonus si sono subito presentate le immancabili domande da parte dei contribuenti che aiutano a far luce su casistiche dalla comprensione, alle volte, non immediata. 

Prima di addentrarci nell’interpretazione degli interpelli a cui l’Agenzia delle Entrate non ha mancato di rispondere, ripartiamo dalle basi. 

CHE COS’E’ IL SUPERBONUS? 

L’articolo 119 della legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio n. 77, si è meritato l’appellativo di Superbonus introducendo disposizioni relative alla detrazione delle spese sostenute nel periodo intercorrente dal giorno 1 luglio 2020 al giorno 31 dicembre 2021 a fronte di selezionati interventi finalizzati all’efficienza energetica, al consolidamento statico oltre alla riduzione del rischio sismico. 

GLI INTERPELLI SU COSA PONGONO PRINCIPALMENTE L’ATTENZIONE?

Il primo interpello n. 325/2020 – che andremo ad analizzare riguarda il caso di un contribuente interessato all’aspetto della degli interventi volti alla diminuzione del rischio sismico. 

L’istante, che ha sottoscritto un preliminare per l’acquisto di un immobile nell’aprile del 2018, interessato già in precedenza alla fruizione della detrazione prevista dall’articolo 16 comma 1 septies del d.l. n. 63 del 2013, spettante ad acquirenti di unità immobiliari realizzate attraverso la demolizione e ricostruzione di edifici situati in zone sismiche che categoria 1, 2, e 3, chiede di accedere alla detrazione nella misura del 110 per cento. 

L’Agenzia delle Entrate risponde affermativamente richiamando la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 all’interno della quale è stato precisato che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle c.d. case antisismiche. 

In particolare, come precedentemente anticipato, per tali interventi si accede alla detrazione disciplinata dall’articolo 16, comma 1 septies del citato decreto n. 63 del 2016 che si eleva al 110 nel periodo intercorrente dal 21 luglio u.s. al 31 dicembre 2021. 

L’aspetto, però, che ha tratto maggiormente in dubbio i contribuenti riguarda sicuramente l’articolo 10 del citato decreto 119 del decreto Rilancio ed, in particolare, la parte dello stesso in cui dispone l’inapplicabilità delle disposizioni per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. 

Andando per ordine, il primo interpello che pone l’attenzione su tale aspetto è il n. 326/2020, all’interno del quale l’istante cade in un dubbio interpretativo, proprio a causa del disposto del sopracitato articolo, in merito all’applicazione delle disposizioni del decreto ad un’unità collabente (catastalmente F/2). 

A tal proposito viene rimarcato l’iter legislativo di conversione in legge del decreto Rilancio nel corso del quale il comma 10 è stato sostituito al fine di prevedere la possibilità per le persone fisiche di beneficiare del Superbonus per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, indicati nei commi 1 e 2 del citato articolo 119, realizzato fino ad un massimo di due unità immobiliari, fatta eccezione del riconoscimento delle detrazioni senza alcun limite di sorta delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. 

Il limite numerico alle unità immobiliari, inoltre, non opera nel caso di interventi antisismici. 

Al fine di offrire all’istante una risposta esaustiva, l’Agenzia delle Entrate richiama la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 all’interno della quale è stato ribadito che tali detrazioni spettando anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 in quanto è possibile considerare gli stessi come edifici esistenti trattandosi di edifici costruiti e catastalmente individuati. 

In seconda battuta, sempre in relazione all’interpretazione dell’apparente limitazione alle abitazioni principali, vediamo il caso di un contribuente – interpello n. 327/2020 – che vorrebbe avvalersi delle agevolazioni in relazione a lavori che intende effettuare su un immobile nel quale risiede in forza di un contratto di comodato d’uso gratuito. 

Ancora una volta ad essere richiamata è la circolare n. 24/E in cui è stato precisato che, ai fini della detrazione, è sufficiente che le persone fisiche che sostengono le spese possiedano o detengano l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. 

Viene, inoltre, precisato che i soggetti beneficiari devono detenere l’immobile in forza di un contratto di locazione o di comodato regolarmente registrato oltre che essere in possesso del consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. 

Nonostante le precisazioni del caso, anche questa domanda riceve, dunque, risposta affermativa. 

Il terzo e ultimo caso che si collega direttamente all’articolo 10 è l’interpello n. 328/2020 in ordine al quesito posto dal proprietario di una villetta a schiera che chiede che possa essere confermata la sua interpretazione che ha sottinteso l’estensione “edifici unifamiliari” ad immobili come il suo. 

Anche questa volta, semaforo verde da parte dell’Agenzia che sottolinea che si parla di edifici unifamiliari in relazione a unità immobiliari di proprietà esclusiva, destinati all’abitazione di un singolo nucleo familiare, funzionalmente indipendenti e che dispongano di almeno un accesso autonomo. 

Parere negativo, invece, per l’ultimo interpello, il n. 329/2020. 

L’istante, comproprietario con il coniuge ed i propri figli di più unità immobiliari, facenti pare dello stesso complesso, chiede di poter accedere alle detrazioni previste dall’articolo 119 del decreto. 

Protagonista rimane la circolare 8 agosto 2020 n. 24/E ed, in particolare, il paragrafo 1.1 della stessa ove viene precisato che sono ammessi al Superbonus:

– gli interventi effettuati dai condomini di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinati che interessano l’involucro dell’edificio; 

– gli interventi realizzati sulle parti comuni volti alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati;

– interventi antisismici. 

La citata circolare ha, altresì, chiarito che il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e, proprio in questo punto, si delinea l’impossibilità del contribuente del presente interpello di accedere alle detrazioni. 

Coloro che hanno ricevuto un riscontro affermativo, si troveranno, infine, davanti ad un ultimo quesito: 

IN CONCRETO, COME SI FRUISCE DELLA DETRAZIONE? 

L’articolo 121 del, più volte, menzionato decreto legge n. 34 del 2020 stabilisce che i soggetti che andranno a sostenere, fino a dicembre 2021, interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici oltre ad interventi antisismici, di cui ai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, potranno optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto che potrà arrivare ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso. 

Via che si renderà percorribile attraverso un anticipo da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperare l’importo sotto forma di credito d’imposta con annessa facoltà di cessione del credito. 

Proprio quest’ultima è l’altra opzione nella disponibilità del contribuente che potrà, appunto, in prima persona optare per la cessione del credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione. 

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

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