Nella recente risposta all’interpello n. 358 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di compensazione legale in atto pubblico, è prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
Nel caso di specie, l’istante che ha proposto l’interpello, è un Notaio che era stato incaricato della stipula di due atti di compravendita dello stesso importo e soprattutto tra le stesse parti.
Il Notaio aveva osservato come per effetto della stipula del secondo atto di compravendita, le parti sarebbero state obbligate l’una verso l’altra per il medesimo importo e i reciproci debiti si sarebbero dunque dovuti estinguere per compensazione ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del c.c..
L’interpellante aveva quindi argomentato che, a suo parere, i debiti si sarebbero estinti per compensazione legale ex articolo 1243 c.c., avendo entrambi ad oggetto una somma di denaro ed essendo certi, liquidi ed esigibili. L’art 1243 del c.c. prevede infatti che “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”.
Le parti intendevano dunque attestare, all’interno del secondo atto di compravendita, l’avvenuta estinzione dei reciproci debiti, per compensazione legale, ai sensi dell’ articolo 1243 del c.c. .
Il Notaio ha dunque domandato all’Agenzia delle Entrate se l’attestazione di compensazione dei debiti reciproci fosse da assoggettare all’imposta di registro ed in caso di risposta affermativa con l’applicazione di quale aliquota, in quanto quest’ultimo riteneva che la ricognizione di compensazione legale, contenuta nel secondo atto di compravendita, non dovesse essere assoggettata ad imposta di registro, trattandosi semplicemente di una specificazione della modalità di estinzione del prezzo della compravendita.
L’AE, all’interno della sua risposta, afferma che dal punto di vista fiscale, la disposizione con la quale le parti dichiarano di avvalersi della compensazione legale ex art. 1243 c.c., contenuta all’interno dell’atto di compravendita, sia una “disposizione autonoma, finalizzata al pagamento del corrispettivo, avente natura ricognitiva”. Questo in quanto, anche come sottolineato dal Notaio istante, la dichiarazione di compensazione non comporta alcun tipo di cambiamento alla situazione preesistente.
Infatti, come sottolineato dall’AE, l’estinzione dei debiti reciproci si verifica ex lege e non presuppone incertezza nella situazione delle due parti.
Inoltre, l’AE afferma che l’effetto estintivo si verifica ipso iure, per la coesistenza dei reciproci crediti, e quindi “la dichiarazione dell’interessato di volersi avvalere della compensazione equivale ad una dichiarazione diretta a giovarsi di un effetto già verificatosi e non a costituirlo”.
L’Agenzia precisa, infine, che “La suddetta disposizione ricognitiva della compensazione legale, pertanto, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è da registrare con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa di Euro 200, a norma dell’articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto, nel caso in esame, contenuta in un atto stipulato nella forma di atto pubblico”.
In verità, si potrebbe replicare, tale disposizione non ha una(esclusiva) natura ricognitiva ma bensì rappresenta una dichiarazione dovuta ai sensi di legge, ed in particolare art. 35 comma 22 del d.l. n. 223/2006, che impone di tracciare in atto le modalità di pagamento del prezzo.
E la compensazione – senza dubbio – rientra in detto scenario; e se pertanto così viene regolato il corrispettivo, cosa possono fare le parti? Il contribuente si trova così costretto a versare un’imposta di registro per una dichiarazione – si ripete – dovuta ai sensi di legge, e proprio per motivi fiscali.
In breve, l’Agenzia delle Entrate precisa che quando si verifica la compensazione legale in un atto pubblico l’imposta di registro deve essere versata nella misura fissa di 200 euro; a noi rimangono non banali perplessità.
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