Semplificazioni per gli aumenti di capitale

da | 28 Ott 2020 | societario | 0 commenti

A partire dal 15 settembre 2020 è entrata in vigore la legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito in legge, apportando alcune modifiche, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, che segue gli interventi legislativi resi necessari dall’emergenza sanitaria (si parla dei decreti conosciuti anche come “Cura Italia”, “Liquidità” e “Rilancio”) per cercare di rilanciare l’economia gravemente colpita dal Covid-19. Per quanto concerne l’ambito del diritto societario, la legge 120/2020 ha apportato alcune modifiche alle disposizioni dettate dal “Decreto Semplificazioni” in tema di aumenti del capitale sociale e diritto di opzione.

L’art 44 del “Decreto Semplificazioni” era intervenuto sulla disciplina dell’aumento del capitale nelle società per azioni, prevedendo la riduzione del quorum deliberativo e dei termini per la convocazione dell’assemblea.

Prima della conversione in legge, il d.l. stabiliva, all’art. 44 comma 1, che fino alla data del 30 aprile 2021 non si dovesse applicare la maggioranza del voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea quando le deliberazioni avevano ad oggetto:
– aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 c.c.;
– introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione, ai sensi dell’art 2441 comma 4 c.c.;
attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art 2443 c.c..

Il comma 2 dell’art 44 del d.l. specificava, subito dopo, come nei casi appena elencati, “la deliberazione è pertanto validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate”.

Il d.l. prevedeva inoltre che, sempre fino alla data del 30 aprile 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, potessero deliberare sull’aumento del capitale sociale con nuovi conferimenti, escludendo il diritto di opzione, nei limiti del 20% del capitale preesistente, oppure, nel caso in cui non sia indicato il valore nominale, nel limite del 20% del numero delle azioni preesistenti.

Anche l’art. 2441 c.c. è stato soggetto a modifiche da parte dell’art 44 del Decreto Semplificazioni, in particolare ai suoi commi 2, 3 e 4.

Il comma 2, a seguito del d.l., prevedeva che l’offerta di opzione dovesse essere depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese e che il termine minimo per il diritto di opzione passasse da quindici a quattordici giorni.

Il comma 3 eliminava l’obbligo, per le società con azioni quotate, di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati e prevedeva la possibilità di imporre l’esercizio della prelazione sull’inoptato.

Infine, il comma 4 estendeva alle società con azioni quotate nei sistemi multilaterali di negoziazione, la possibilità di deliberare l’aumento del capitale sociale con l’esclusione del diritto di opzione, mantenendo però, la necessità della previsione di questa possibilità nello statuto, e nel limite del 10% del capitale sociale preesistente.

In seguito alla legge di conversione dell’11 settembre 2020 n. 120, la disciplina dell’art 44 del Decreto è stata sostituita dalla versione introdotta dalla legge appena citata, che ha sia riconfermato alcuni aspetti, sia apportato alcune modifiche, nell’ottica di semplificare ulteriormente la disciplina dell’aumento del capitale sociale.

All’interno della legge n. 120, viene riconfermata la regola della possibilità di deliberare con il quorum agevolato sull’aumento del capitale, dunque con il solo voto favorevole della maggioranza del capitale presente in assemblea, purché alla stessa assemblea sia rappresentata almeno la metà del capitale (facoltà peraltro ammessa anche in presenza di clausole dello statuto che prevedono maggioranze più elevate).

Inoltre, questa possibilità, che prima era concessa fino al 30 aprile 2021, è stata prorogata ed ora la nuova data limite è quella del 30 giugno 2021.

Un’ulteriore differenza rispetto alla precedente versione dell’art. 44 concerne le varie tipologie di delibere alle quali può essere applicato il quorum agevolato. Infatti, può ora essere applicato alle delibere:
– per gli aumenti del capitale attraverso conferimenti in natura,
– per l’introduzione all’interno dello statuto della delega per gli amministratori ad aumentare il capitale sociale,
– per l’aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione,
– per l’aumento del capitale sociale in denaro,
con la precisazione che la deroga è valida per le delibere sempre fino al 30 giugno 2021, mentre è stata eliminata la possibilità di ricorrere al quorum agevolato per l’introduzione nello statuto sociale della clausola che permette l’esclusione del diritto di opzione, come previsto dall’art 2441 comma 4 c.c..

Anche sotto al profilo dell’applicazione della norma sono state apportate delle modifiche, in quanto se nella formulazione precedente la deroga era applicabile solo alle società per azione che facenti ricorso al mercato del capitale di rischio, l’attuale formulazione della norma estende la deroga anche alle società per azioni chiuse (che dunque non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) e alle società a responsabilità limitata.

Inoltre, anche questa volta, l’art. 2441 c.c. relativo al diritto di opzione, è stato soggetto a modifiche.

Mentre è stata mantenuta la possibilità per le società per azioni quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, è stato reintrodotto, rispetto alla versione dell’articolo come modificato dal Decreto Semplificazione, l’obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati nelle società con azioni quotate, estendendo questo obbligo anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, riducendo il numero delle sedute per l’offerta dell’inoptato da dieci a cinque.

Al tempo stesso, è stata eliminata la possibilità di imporre l’esercizio del diritto di prelazione sull’inoptato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione.

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *