Il Certificato successorio europeo (Cse), istituito a livello comunitario con il Regolamento dell’Unione europea n. 650 del 2012 ed entrato in vigore in Italia in forza dell’art. 32 della legge 30 ottobre 2014 n. 161, rappresenta un’importante strumento volto ad agevolare tutti i soggetti (eredi, legatari, ma anche esecutori testamentari) che abbiano la necessità di interfacciarsi con un altro stato membro per la gestione di un patrimonio ereditario.
In particolare, tale mezzo permetterà, a chi se ne renderà utilizzatore, di dimostrare, al riparo da dubbi o eccezioni:
1) la propria qualità ed i propri diritti in relazione all’eredità;
2) l’attribuzione di uno o più beni determinati;
3) eventuali poteri di amministrazione dell’eredità o di dare esecuzione ad un testamento.
L’art. 32 della legge 30 ottobre 2014, inoltre, permette di inquadrare con certezza, nella figura del Notaio, il professionista a cui doversi rivolgere per esperire tutte le formalità necessarie alla predisposizione del Certificato stesso.
Un aspetto fino ad oggi non chiaro ha invece investito il regime fiscale dell’atto: soggetto o meno ad imposta di registro?
La risposta all’interpello 563/2020 fornita dall’Agenzia delle Entrate permette di fare chiarezza, risolvendo in via unitaria varie prassi difformi.
L’istante, che ha provveduto all’emissione di un Certificato successorio europeo, ai sensi del Regolamento precedentemente ricordato, si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per avere delucidazioni in merito all’eventuale necessità di applicazione dell’imposta di registro di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), prospettando un risposta negativa a fronte della mancata elencazione all’interno di tale decreto e della natura che si discosta da quella di atto pubblico.
L’Agenzia, al fine di prospettare una risposta chiara, oltre che esaustiva, riporta svariati articoli del Regolamento n. 650 del 2012, sicuramente, tra quelli di maggiore rilievo, vi è l’articolo 69 da quale è possibile desumere la notevole efficacia del Certificato, all’interno dello stesso, infatti, viene stabilito che lo stesso “produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.”.
In stretta correlazione al quesito esposto spiccano, inoltre, l’art. 3 del Regolamento e l’articolo 2699 del codice civile i quali, rispettivamente, definiscono come “atto pubblico”: “qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità […] ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo stato membro di origine” e “il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”.
Inoltre, così come evidenziato all’interno dell’interpello, di notevole importanza appare l’art. 61 del Regolamento, secondo il quale “Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d’origine, o gli effetti compatibili. Nel determinare l’efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più compatibili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell’atto pubblico nello Stato membro d’origine. L’efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d’origine.”.
Concludendo, tali disposizioni chiariscono, sicuramente, oltre all’importanza del Certificato successorio europeo, il fatto che allo stesso sia consono attribuire la natura di atto pubblico.
Alla luce di quanto sopra esposto e riportato, l’Agenzia conclude chiarendo la necessità di applicare l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR che prevede, appunto, l’imposizione in relazione agli atti pubblici di tale imposta.
Hello, Rachele! I’m reading your article because I am in the possesion o an “ceritificato succesionne europeo” because my sister who has double nationality (romanian-italian) let me throug a will a house that she had in Italy. Now I’m in Italy because I want to pay the taxes and at Agenzia delle Enteate in Potnza they tell me that I have to make another succesionne here in Italy. Is this normal? This imposta di registro that you are talking about is a tax to register the succesionne europeo that I already have, right?
We confirm that if You have inherited real estate in Italy You have to submit The dichiarazione di successione and pay the related taxation less than You have already paid in Your country the taxes for the real estate in Italy and there is a taxation treaty between the two countries.
Ed è soggetto anche ad imposta di bollo?
Ritengo di sì.