Art. 2929 bis C.c. e beni sottoposti a vincoli

da | 10 Feb 2021 | banche, immobiliare | 0 commenti

L’articolo 2929 bis del Codice Civile, introdotto con il d.l. n. 83 del 27 giugno 2015, prevede la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata anche i beni assoggettati a vincoli o che sono stati oggetto di alienazione a titolo gratuito. 

Si tratta di una norma dall’importante impatto pratico finalizzata a combattere quei fenomeni – purtroppo diffusi – finalizzati a creare “tutele fittizie” (in primis fondi patrimoniali o trust) non a sostegno di famiglia o soggetti deboli ma semplicemente per sottrarsi ai propri debitori.

Tale possibilità permette al creditore di evitare i tempi, spesso logoranti più che esaustivi, che comporterebbe la classica azione revocatoria – che permette al creditore unicamente di agire in giudizio per far valere i propri diritti – oltre al discreto vantaggio di bypassare il processo di cognizione che si avrebbe solo nell’eventualità in cui il debitore, il terzo avente causa o altro interessato, propongano un incidente oppositivo, portando, dunque, a carico degli opponenti l’onere della prova. 

In concreto cosa otterrebbe il creditore ricorrendo a tale strumento? 

In parole povere il creditore non dovrebbe più attendere l’emanazione di una sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto compiuto in suo danno e l’espropriazione, ricorrendo a tale mezzo, potrebbe avvenire direttamente anche nei confronti del terzo in caso di acquisto a titolo gratuito.

A quali procedure e quando può essere applicato?

E’ possibile l’applicazione solo alle procedure avviante in seguito all’entrata in vigore del decreto. 

Il vincolo dell’indisponibilità o l’alienazione a titolo gratuito devo essere insorti in seguito alla nascita del credito. 

Il pignoramento deve essere trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole. 

A quali acquisti si applica? 

E’ bene sottolineare, nonostante si sia già provveduto a segnalarlo, che, come l’art. 2929 bis stesso stabilisce espressamente, “l’azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquisiti a titolo oneroso dall’avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.“. 

Nonostante la norma si riferisca esplicitamente al “contraente immediato” è necessario procedere ad un’interpretazione estensiva che vada, ancora una volta, a tutelare l’interesse e la posizione del creditore, qualora ci si dovesse trovare di fronte ad un serie di acquisti a titolo gratuito. 

Quando si attua il concorso tra creditori?

Il concorso tra creditori più attuarsi in varie ipotesi ed in particolare:

1) tra vari creditori che agiscono tutti ex art. 2929 bis i cui pignoramenti successivi si riuniscono ex art. 493 c.p.c.;

2) tra il creditore che agisce ex art. 2929 bis c.c. e il creditore che interviene, in forza del medesimo articolo, nell’esecuzione promossa da altri;

3) tra il creditore legittimato ad agire ex art. 2929 bis e il creditore dell’avente causa che proceda al pignoramento in via autonoma ed il cui pignoramento venga riunito con quello del creditore del dante causa;

4) tra il creditore che agisce ex art. 2929  bis e il creditore non munito di titolo esecutivo ma legittimato all’intervento secondo la normativa ordinaria. 

Quest’ultima ipotesi ha sollevato non pochi dubbi portando a ritenere possibile l’intervento nell’esecuzione solo coloro che abbiano i requisiti previsti dall’art. 2929 bis c.c., in considerazione dell’eccezionalità dello stesso. 

Nonostante la correttezza di tale affermazione, risulta preferibile procedere ad un’interpretazione estensiva della norma poiché i creditori, eventualmente muniti dei requisiti di cui all’art. 499 c.p.c., sono comunque meritevoli di tutela e legittimati a partecipare alla distribuzione del ricavato derivante dall’esecuzione. 

Cosa accade se sul bene sono stati costituiti o riservati diritti di servitù, usufrutto, uso o abitazione? 

Il secondo comma dell’art. 2929 bis disciplina direttamente tale eventualità prevedendo che in tali casi “il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario” portando tali diritti all’estinzione con la vendita del bene con ammissione dei terzi titolari a far valere le proprie ragioni sul ricavato “con preferenza rispetto ai creditori i cui diritti sono opponibili.”. 

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto illustrato, possiamo terminare riassumendo il procedimento delineato dall’art. 2929 bis c.c. che prevede:

– la possibilità per il creditore di pignorare beni che non sono più nella sfera della proprietà del debitore, ampliando l’efficacia del titolo esecutivo stesso;

– la possibilità di iniziare immediatamente il processo esecutivo;

– il consolidamento dell’onere della prova in capo agli opponenti. 

In sostanza, i tempi in cui il creditore era scoraggiato dalla lunga attesa di una sentenza dichiarativa di inefficacia dell’atto compiuto in suo danno, possono dirsi conclusi. 

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

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