E’ stato domandato se avendo donato un immobile per potere acquistare una nuova casa con le agevolazioni prima casa in ipotesi di risoluzione per mutuo dissenso della donazione si rischia di decadere dalle agevolazioni godute.
La risposta è negativa: la risoluzione della precedente donazione non travolge le successive agevolazioni e pertanto l’acquisto prima casa è salvo.
A darci conferma è direttamente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 443 del 29 ottobre 2019. L’Amministrazione Finanziaria chiarisce infatti che l’atto risolutivo rappresenta un nuovo e distinto trasferimento totalmente distinto dal precedente. Ancora, l’originario donante non vede pregiudicata la propria posizione perché – comunque – nel momento in cui ha acquistato con le agevolazioni prima casa i requisiti per godere di detto regime erano presenti e pertanto la sua posizione totalmente regolare.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate è da ritenersi ormai consolidata anche alla luce della successiva risposta ad interpello n. 158/2020.
E’ infine importante rimarcare la differenza (fiscale) fra risoluzione di donazione e risoluzione di compravendita: solo la prima, infatti, è soggetta ad imposte (registro, ipotecaria, catastale) fisse mentre la seconda – come già evidenziato in questo contributo – sconta la tassazione ordinaria.
In conclusione, si ripete, nell’ipotesi in cui si è proceduto ad una donazione seguita da una compraventa prima casa, la risoluzione del primo contratto (perché tale è la donazione) non determina conseguenze pregiudizievoli circa le agevolazioni godute.
Ovviamente, avendo poi più immobili, scatterà su quello ove non si risiede l’obbligo di pagare l’IMU.
Per scaricare la risposta completa all’interpello è possibile cliccare qui.
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