PER LE ASD BENEFICI SOLO CON STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

da | 27 Feb 2021 | societario | 0 commenti

Con l’ordinanza 10980/2020, la Cassazione si è soffermata sulle associazioni sportive dilettantistiche, in breve ASD, affermando che senza statuto ed atto costitutivo, esse non possono godere dei benefici fiscali di cui alla legge 398/1991 e all’art. 148, comma 3, del Tuir.

Tutte le associazioni con finalità sportive senza scopo di lucro, infatti, quando godono di determinati requisiti (quali, tra gli altri, divieto di distribuire utili durante la vita dell’associazione, disciplina uniforme del rapporto associativo, intrasmissibilità della quota, obbligo di tesseramento) possono:

– usufruire di un regime fiscale agevolato, che prevede una notevole riduzione degli adempimenti contabili ed il pagamento in misura forfettaria delle imposte dirette e dell’IVA;

erogare compensi, fino a 10.000 euro annui, in regime di esenzione fiscale a tutti coloro che svolgono, in modo diretto, mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, da valutare sulla base dei regolamenti e delle singole federazioni.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione, affonda le sue radici in un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, per l’anno 2004, nei confronti dell’Associazione Calcio Città di Castello 1919 A.C., in cui quest’ultima era considerata evasore totale per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. Tale avviso era, quindi, notificato all’amministratore dell’associazione, il quale era ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e poi Regionale. Queste, avevano accolto il ricorso riconoscendo la sussistenza dei benefici di cui sopra, precisando che, la legge n. 128 del 2004 aveva semplificato le procedure delle ASD e che i relativi atti costitutivi potevano essere redatti anche senza il rogito notarile. 

L’Agenzia delle Entrate ha quindi interpellato la Suprema Corte, la quale ha cassato completamente i provvedimenti delle Commissioni Tributarie, ed ha accolto la tesi secondo la quale l’Associazione Sportiva in questione per poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui sopra avrebbe dovuto predisporre l’atto costitutivo e lo statuto.

Questi ultimi, redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, avrebbero dovuto contenere espressamente:

 la denominazione e l’oggetto sociale;

– l’indicazione dell’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati;

– l’enunciazione del principio di democraticità interna e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;

– l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell’associazione.

In breve, il caso dell’Associazione Calcio Città di Castello, ci insegna che le ASD possono sì evitare la tassazione ordinaria, ma:

– devono munirsi di statuti ed atti costitutivi aventi la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autentica;

– i loro statuti ed i loro atti costitutivi devono essere integrati con le clausole suddette;

– devono effettivamente conformarsi alle seguenti clausole. 

L’esenzione d’imposta prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, articolo 148, in favore delle associazioni non lucrative, infatti, non dipende solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sul contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell’affiliazione al CONI.

Ludovica Adriano Battisatella

avv.ssa - collaboratrice Studio

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