Con la recente sentenza n. 2866 del 5 febbraio 2021, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha nuovamente confermato quello che ormai è il costante orientamento in tema di procure speciali alle liti rilasciate all’estero.
Nel caso di specie, un cittadino tedesco, mentre si trovava a Firenze, transitava senza autorizzazione in una zona a traffico limitato. L’infrazione gli veniva contestata dal Comune ed il cittadino tedesco proponeva opposizione al verbale di contravvenzione al Codice della strada. Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione ed in secondo grado il gravame veniva dichiarato inammissibile, arrivando così in Cassazione.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto di procedere all’esame del ricorso incidentale in quanto i motivi esposti hanno riportato l’attenzione sulla questione della inammissibilità dell’appello sotto un duplice profilo:
– da un lato l’inesistenza della procura conferita al difensore per il giudizio,
– dall’altro, la nullità della procura stessa in quanto utilizzata in violazione dell’art. 1 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 1796, il quale prevede l’uso esclusivo della lingua italiana in tutti gli affari civili e penali che hanno luogo in Italia. Nel caso in questione, la pretesa autenticazione della firma del mandante risultava redatta non in lingua italiana.
La Corte di Cassazione ha dunque nuovamente ribadito un principio già più volte espresso in sede di legittimità, secondo cui «la procura speciale alle liti rilasciata all’estero, sia pur esente dall’onere di legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, nonché dalla cd. “Apostille”, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti della l. n. 218 del 1995, art. 12 ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all’attività certificativa svolta dal notaio afferente all’attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (Cass. Civ., sez. VI, n. 8174/2018 e Cass. Civ., n. 11165).
In primo luogo, il Comune della città di Firenze aveva contestato l’inammissibilità dell’appello per inesistenza della procura alle liti. Infatti, la procura speciale alle liti rilasciata al difensore da parte del cittadino tedesco, con atto del Notaio estero, mancava di qualsiasi riferimento alla procedura giudiziale per la quale era stata rilasciata. Questa mancata indicazione non permetteva di individuare la finalità della procura stessa e per questo risultava in contrasto con l’art. 83 c.p.c. e con i suoi principi, che richiedono:
– uno specifico collegamento tra l’atto (la procura) e il soggetto destinatario (il difensore);
– la capacità dell’atto di far individuare la finalità per la quale è stato generato.
Questi aspetti sono non di poco conto, in particolare dal momento che risulta dagli atti come la procura speciale alle liti di cui si discute, proprio grazie alla sua genericità, era stata già utilizzata in ben cinque processi differenti innanzi al Tribunale di Firenze.
In secondo luogo, l’art. 83 c.p.c., nello stabilire i requisiti formali della procura alle liti fa sì che le procure alle liti provenienti dall’estero ricadano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 l. 218/1995, che prescrive l’applicazione diretta della legge italiana al processo civile che si svolge in Italia.
Di conseguenza, la procura alle liti utilizzata in un giudizio celebrato in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana.
Questo collegamento con l’art. 12 l. 218/1995 ha portato ovviamente la Corte a ritenere operativi, nel caso di specie, l’ art. 122, comma 1, c.p.c. il quale prevede che «In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana» e l’art. 1 r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 1796, il quale afferma che «In tutti gli affari civili e penali che si trattano negli uffici giudiziari del Regno, deve usarsi esclusivamente la lingua italiana».
La diretta applicabilità della legge italiana alle procure alle liti sembra inoltre confermare l’affermazione della Corte secondo cui non potrebbe essere utilizzata, in un processo civile che si svolge in Italia, la procura alle liti priva dell’attestazione che la firma è stata apposta alla presenza del pubblico ufficiale straniero da persona di cui egli abbia accertato l’identità.
In linea con tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità, aveva già precedentemente affermato che nel caso in cui questa sia rilasciata all’estero con scrittura privata autenticata, il rispetto della lex fori italiana richiede che dall’autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza del notaio e che questi abbia accertato l’identità del sottoscrittore (Cass. 13 febbraio 2008, n. 3410; Cass. 22 maggio 2008, n. 13228).
In conclusione, risulta nulla la procura alle liti autenticata da un Notaio straniero quando quest’ultimo non abbia certificato che la firma del mandante è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità e qualora non sia allegata la traduzione della procura stessa e dell’attività certificativa svolta dal Notaio estero.
Salve molto interessante l’argomento io ho ricevuto due citazioni in tribunale da due cittadini ucraini tramite un avvocato italiano che mi ha fatto pervenire le procure alle liti semplicemente firmate da loro e da lui autotentificate dal loro difensore senza nessun altro elemento di controllo ovvero la presenza di un atto di validità di un autorità dello stato ucraino volevo sapere se sono regolari grazie distinti saluti
Credo sia necessario sul punto un controllo da parte del Suo legale che nel caso potrà eccepire la corretta costituzione di controparte.
Buona sera ,
Sono un avvocato che deve fare una causa in Italia per il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana jure sanguinis , il mio cliente è americano ma risiede in America , se mi potesse fornire le indicazioni per l’autentica notarile della procura alle liti con il suo studio procederò . Il mio assistito parla italiano infatti ha firmato già una procura alle liti in italiano, però credo che si debba fare una traduzione in inglese con apostilla .Mi dica comunque come procedere e se il suo studio può assisterci.
Grazie
Cordiali saluti
Avv. Vittorio Quattrone
Non posso procedere ad un’autentica a distanza; se il cliente risiede in America deve procedere in America.
Chiedo un cortese chiarimento ovvero se lo straniero che rilascia procura ad un avvocato italiano per causa in Italia possa rilasciare la procura in lingua italiana, lingua che risulta conosciuta dal notaio straniero che autentica la firma all’estero
Grazie
E’ possibile.