La rinuncia all’eredità del coniuge comporta la perdita del diritto di ricevere la pensione indiretta del defunto?
La pensione indiretta, come la pensione di reversibilità, rientra nella categoria delle “pensioni ai superstiti”, in quanto i soggetti a cui spettano sono i “superstiti”, cioè coloro che sopravvivono al defunto.
È necessario da subito sottolineare le differenze tra la pensione indiretta e quella di reversibilità:
– la pensione di reversibilità spetta al coniuge o al figlio (o a chi secondo la legge ne ha diritto) superstite di persona che al momento del decesso era già titolare di pensione diretta (di vecchiaia o anticipata);
– la pensione indiretta spetta al coniuge o al figlio (o a chi secondo la legge ne ha diritto) superstite di persona che al momento del decesso non era ancora in pensione, ma con almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione (o 780 contributi settimanali), o, ancora, 5 anni di assicurazione e contribuzione (o 260 contributi settimanali) di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la data della morte.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 268/1987, ha affermato che il coniuge (anche separato), o il familiare, che decide di rinunciare all’eredità non perde il diritto alla pensione “ai superstiti”.
Quest’ultima, che come sottolineato poco sopra si può distinguere tra pensione indiretta e pensione di reversibilità (si richiama qui un precedente articolo su rinuncia all’eredità e pensione di reversibilità), rappresenta infatti un diritto autonomo completamente separato e distinto rispetto ai diritti che solitamente ricadono in successione, in quanto ha carattere puramente assistenziale.
La Corte costituzionale afferma infatti, sempre all’interno della stessa sentenza, che la categoria delle pensioni ai superstiti, rappresenta una forma di tutela previdenziale nella quale l’evento protetto è la morte, dunque un fatto naturale che crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto (i soggetti protetti).
La rinuncia dell’eredità, dunque, non determina la perdita del trattamento ai superstiti (pensione indiretta o di reversibilità). Inoltre, l’ottenimento della pensione ai superstiti, ovviamente in presenza dei relativi requisiti fissati dalla legge, non costituisce neppure un atto di accettazione tacita dell’eredità.
Si ricorda che hanno diritto alla pensione ai superstiti:
– il coniuge superstite, anche se separato;
– i figli purché minori di 18 anni, oppure studenti fino ai 21 anni di età se frequentano la scuola media superiore o professionale o fino ai 26 anni di età se frequentano corsi universitari – nei limiti della durata del corso legale di studio, purché siano a carico del genitore al momento del decesso e non prestino attività lavorativa retribuita. Nel caso di figli inabili spetta a prescindere dall’età;
– i genitori, a condizione che:
* non vi siano coniuge e figli;
* abbiano un’ età superiore ai 65 anni;
* non siano titolari di pensione (non rilevano in questo caso le pensioni di guerra e gli assegni di natura assistenziale come invalidi civili, ciechi civili o sordomuti);
– i fratelli celibi e sorelle nubili a condizione che:
* non siano presenti coniuge e figli;
* risultino permanentemente inabili al lavoro e siano a carico del deceduto alla data della sua morte;
* non siano titolari di un trattamento di pensione.
Buongiorno, gli eredi che hanno accettatol’eredjta con beneficio di inventario possono ottenere la pensione indiretta ai superstiti, senza decadere dal beneficio di inventario. Grazie.
Confermo è possibile ottenerla.
Buonasera, nel caso in cui il de cuius non percepisse pensione ( ci stiamo quindi riferendo ad un caso di pensione indiretta), ma non abbia maturato i requisiti contributivi: esempio banale, invece che 780 settimane ha maturato 775 o 770. Rifacendo un calcolo risulta che il de cuius ha nel suo storico dei lavori part time che possono essere riscattati come da normativa vigente e permettere così il raggiungimento del requisito delle 780 settimane. Nel caso in cui i superstiti che HANNO RINUNCIATO all’ eredità, dovessero riscattare queste settimane per permettere il raggiungimento e quindi l’ottenimento della pensione indiretta, decadono dal beneficio di rinunzia dell’ eredità? Oppure vale sempre il principio che essendo una PRESTAZIONE ASSISTENZIALE, tutto ciò che riguarda l’ottenimento di quest’ultima non ha mai alcun carattere riconducibile ad eredità?
E’ un tema su cui non trovo precedenti.
Personalmente ritengo che si rientri sempre nell’ambito di prestazioni assistenziali e quindi non si abbia decadenza, ma non escludo un’interpretazione opposta, trattandosi di versamenti per conto del defunto.