La natura intrinseca che caratterizza il testamento è certamente il fatto che si tratti di un atto c.d. personalissimo, esente, dunque, da qualunque influenza esterna che possa traviare la formazione della volontà del testatore. Influenze che, se presenti, trovano un netta sanzione a norma dell’art. 589 c.c..L’ordinamento italiano vieta categoricamente che, in un unico atto, due o più persone possano disporre delle proprie sostanze attribuendosi le medesime reciprocamente (c.d. testamento reciproco) o assegnando le stesse ai medesimi beneficiari (c.d. testamento congiunto).
La motivazione alla base del divieto è da ricercare nella necessità che il testamento non venga privato della sua essenza di atto unipersonale mantenendo, così, il testatore estraneo ad ogni possibile condizionamento diretto o indiretto, permettendo, dunque, che possa esprimere la propria piena volontà.
Una sentenza risalente della Cassazione (n. 2942 del 30 luglio 1937) e la dottrina sono, invece, concordi nel ritenere validi i c.d. testamenti simultanei. Detta tipologia ricorre quando più testatori dispongono delle proprie sostanze in un medesimo foglio ma il tenore delle disposizioni le caratterizza come perfettamente autonome tra loro e temporalmente distinte.
Altresì valido è ritenuto il c.d. testamento corrispettivo che si caratterizza per la presenza di disposizioni autonome di due soggetti seppur reciproche.
Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, in particolare la n. 18197 del 2 settembre 2020, sembra far vacillare ogni certezza in merito a quanto sopra esposto o, per meglio dire, amplia la sfera dei casi in cui si rischia di incorrere in nullità per divieto di violazione dei patti successori.
Il caso in esame vede due coniugi che hanno, con due atti separati, disposto delle proprie sostanze nominandosi beneficiari l’un l’altro e prevedendo sostituzioni di uguale tenore a favore dei figli.
Dall’esposizione dei fatti, i testamenti sembrerebbero idonei ma la Corte non è giunta alla medesima conclusione, stravolgendo, così, consolidate sicurezze in materia.
La Cassazione, infatti, pur non qualificando i testamenti come reciproci, ha confermato la decisione del Tribunale di merito il quale, evidenziando come i due testamenti fossero da ritenere identici, ha caratterizzato gli stessi come nulli per violazione del divieto di patti successori istitutivi. La ratio di tale decisione troverebbe asilo nella contemporaneità della redazione, nell’identità del contenuto e della forma.
Tale sentenza ha sollevato numerosi turbamenti poiché, come è facile comprendere alla luce di quanto esposto, qualora un soggetto non completamente informato opti per una forma testamentaria diversa da quella del testamento pubblico, potrebbe essere, purtroppo, esposto a nullità più di quanto creda.
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