POSTA DEL DEFUNTO E ACCETTAZIONE DI EREDITA’

da | 30 Giu 2021 | successioni | 2 commenti

Con l’ordinanza n. 5995/2020 la Corte di Cassazione è recentemente tornata ad affrontare il tema dell’accettazione tacita di eredità (art. 476 c.c.) puntualizzandone nuovamente i limiti.

L’art. 474 c.c. dispone che l’accettazione dell’eredità può essere fatta:

– in maniera espressa, ovvero quando il chiamato all’eredità dichiara espressamente con un atto pubblico di voler accettare l’eredità, assumendo in questo modo la qualità di erede;

tacitamente. L’articolo 476 c.c. rubricato “accettazione tacita dell’eredità” dispone: “L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.”

Nonostante questa due definizioni, il Codice Civile non elenca in modo specifico i comportamenti del chiamato all’eredità che, messi in pratica, comportano un’accettazione tacita di eredità.

Proprio per questa ragione la Corte di Cassazione si è più volte espressa delineando una casistica precisa sull’accettazione tacita di eredità.

Tra le più recenti figura l’ordinanza n. 5995/2020.

Nel caso di specie, una signora aveva proposto ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Condominio, in cui viveva la defunta madre, le aveva intimato il pagamento degli oneri condominiali. La signora aveva ribattuto che non avendo mai accettato, né tacitamente né espressamente l’eredità materna, non era proprietaria dell’immobile in questione.

Al contrario, il Tribunale aveva respinto quanto affermato dalla signora, sottolineando la presenza di alcuni fatti, come la ricezione della posta del de cuius, tali da far presumere che la signora avesse tacitamente accettato l’eredità.
Quest’ultima ha dunque appellato la sentenza, ribadendo di non aver mai accettato l’eredità. 

La Corte di Cassazione ha infine accolto l’appello, affermando che gli elementi ritenuti dai giudici di primo grado non fossero sufficienti ad integrare la fattispecie dell’accettazione tacita di eredità.

In particolare, la Corte ha ritenuto che la semplice ricezione di comunicazioni (come ad esempio la posta) destinate ai condomini (nel caso di specie si parlava di in un elaborato peritale depositato in una procedura esecutiva avviata contro la de cuius), non costituiscono atti del chiamato all’eredità.

La Corte ha dunque rigettato il ricorso, ritenendo che la semplice ricezione di comunicazioni destinate al de cuius non implica accettazione tacita dell’eredità.

L’accettazione tacita dell’eredità rappresenta ancora un terreno molto delicato, soprattutto in presenza di eredità gravate da debiti, dove un atto da parte del soggetto che comporta accettazione tacita, può avere importanti conseguenze sulla sua responsabilità ultra vires hereditatis.

Infatti, l’erede è responsabile verso i legatari ed i creditori del defunto anche oltre l’attivo del patrimonio ereditario, responsabilità a cui può sottrarsi solo accettando l’eredità con beneficio d’inventario, rispondendo dei debiti ereditari nel limite del patrimonio ricevuto in eredità. 

Rachele Nuti

dott.ssa - collaboratrice Studio

2 Commenti

  1. Egregio Notaio, dovrei ritirare una raccomandata indirizzata a mia madre defunta. Io sono erede pura e semplice, mentre mio fratello è chiamato all’eredità e vive all’estero. Posso ritirare la raccomandata presentando adeguata documentazione comprovante il mio status di erede pura e semplice, oppure è necessaria anche la delega di mio fratello che, ne sono certa, si rifiuterebbe di delegarmi e neppure rientrerebbe in Italia per firmare? Grazie molte.

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    • A mio avviso può ritirare la raccomandata; Poste Italiane però potrebbe richiedere la delega di Suo fratello.

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