Capita spesso che nel contesto di una rinuncia all’eredità sia chiesto se la rinuncia sarà anche necessaria in futuro per eventuali figli non nati dei chiamati all’eredità che – oggi – rinunciano.
Per essere più chiuari, immaginiamo una situazione in cui Tizio, figlio di Tizione, quest’ultimo deceduto nel 2010, abbia rinunciato, nel medesimo anno, all’eredità del padre. Tizietto, figlio di Tizio, nato nel 2011, dovrebbe rinunciare a sua volta?
La risposta non è immediata e richiede una preventiva analisi delle diverse micro problematiche.
Innanzitutto, la rinuncia all’eredità è l’atto con il quale il chiamato esprime la propria volontà di non acquisire quanto gli spetterebbe.
Tale atto assume, dunque, le vesti di atto unilaterale, non recettizio, di straordinaria amministrazione, presupponendo, quindi, tra l’altro, la piena capacità di agire di colui che rinuncerà.
Pertanto, dal punto di vista formale, qualora la rinuncia dovesse interessare un minore, sarebbe necessario procedere solo ed esclusivamente previa Autorizzazione del Giudice.
Inoltre, la rinuncia del primo chiamato ha come conseguenza immediata, ex art. 521 c.c., che il medesimo venga considerato “come se non fosse mai stato chiamato”.
Tornando al nostro caso, passiamo a trattare il delicato tema del nascituro (cioé del figlio ancora non nato del chiamato all’eredità che rinuncia).
Partendo dal presupposto che la capacità giuridica viene acquisita da un soggetto al momento della propria nascita, si potrebbe supporre che il nascituro ne sia privo, invece, l’ordinamento ha previsto alcuni casi in cui ad esso vengono riconosciuti diritti ancor prima della propria venuta al mondo.
E’ il caso dell’art. 462 c.c. il quale attribuisce la capacità a succedere anche al nascituro stesso.
Interessante notare, seppur non inerente al caso in esame, che l’ordinamento arriva, addirittura, a riconoscere una capacità di succedere anche al nascituro non ancora concepito, purchè beneficiario di una espressa disposizione testamentaria.
Le uniche condizioni poste dalla legge, dunque, sono le seguenti:
1) per il concepito, che il concepimento medesimo sia avvenuto prima dell’apertura della successione, in particolare, a norma dell’art. 462 c.c. comma secondo, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione, chi è nato entro 300 giorni dalla data della morte del de cuius;
2) per il non concepito, per completezza, è necessario chiarire che la disposizione testamentaria dovrà essere a favore del figlio di una persona vivente al momento della morte del de cuius.
Appare subito chiaro come, nel caso in esame, sia determinante stabilire il lasso di tempo intercorrente tra la morte del de cuius e la nascita di Tizietto, non essendo rilevante quando si sia concretizzata la rinuncia del padre Tizio.
Detto ciò, non possiamo ancora dirci soddisfatti e pensare di essere arrivati alla conclusione del caso.
Infatti, è necessario considerare anche i termini per la rinuncia all’eredità.
Se, in generale, la rinuncia può essere effettuata solo dopo l’apertura della successione, determinando, altrimenti, un patto successorio nullo, qual è il termine entro il quale deve essere posta in essere?
La rinuncia è assoggettata al medesimo termine decennale previsto per l’accettazione, ipotizzando che il soggetto non sia in possesso dei beni facenti parte del compendio ereditario.
La precisazione relativa al possesso dei beni è fondamentale poiché, normalmente – ciò non accade con il minore come vedremo in seguito – il chiamato in possesso dei beni ereditari, che non abbia provveduto alla redazione dell’inventario o alla dichiarazione di accettazione con beneficio, sarà considerato erede puro e semplice.
In relazione al termine è importante evidenziare come, nel nostro caso, per Tizietto, la decorrenza sarà differita, non al momento di apertura della successione ma al momento della nascita, coincidendo con esso la venuta ad esistenza della delazione.
Come anticipato, nel caso dei minori, non è possibile che sia abbia accettazione pure e semplice, sia essa espressa o tacita, dovendo essere obbligatoriamente con beneficio di inventario, tutela posta dal legislatore al fine di evitare la confusione dei due patrimoni.
Mentre, il termine decennale, ha valenza anche per i minori.
Oltre a questa analisi, che verte principalmente sulla delazione, è utile ricordare, qualora dovesse essere il motivo alla base della rinuncia, che il minore non risponde dei debiti ereditari fino alla maggiore età e che i debiti medesimi si prescrivono in dieci anni.
Pertanto, è possibile concludere e dare una soluzione al nostro caso: Tizietto non dovrà rinunciare all’eredità.
In particolare:
1) nel caso in cui Tizietto nasca trascorsi oltre 300 giorni dalla data della morte del nonno Tizione, non dovrà rinunciare poiché non risulterà quale chiamato all’eredità;
2) nel caso in cui Tizietto nasca entro 300 dalla data della morte del nonno Tizione:
a) nel caso in cui le ragioni alla base della rinuncia siano i debiti, potrà non rinunciare semplicemente perché i debiti si prescriveranno prima del compimento del suo diciottesimo anno di età;
b) in generale, volendo prescindere dalle motivazioni alla base della rinuncia, non dovrà rinunciare poiché la delazione, come illustrato, avrà termine decennale anche per il medesimo.
Gentile Dott.ssa Nuti, Gentile Notaio Cosenza,
mio padre è morto in ottobre 2018 e nel corso del 2019 io, mio fratello e i nostri figli minori abbiamo rinunciato all’eredità.
Mio fratello ha concepito un altro figlio nel corso del 2021 che nascerà a gennaio 2022.
Dalla ricostruzione offerta mi pare di capire che non sia necessario procedere ad ulteriore rinuncia del bimbo che sta per nascere, potrei avere un vostro cortese conforto?
Molte grazie
Confermo che non occorre la rinuncia per il nascituro.
In bocca al lupo per il bimbo.
Grazie di cuore per la pronta risposta e per il conforto.
Crepi il lupo!
Buongiorno mio padre è morto nel 2013 ho 1 figlio nato nel 2011 quindi ancora minorenne e figlio nato nel 2019 a chi e quando dovrei fare la rinuncia all’eredità? grazie
Dovete rinunciare Lei e Suo figlio già nato nel 2011.
Buongiorno, nel 2018!ho rinunciato all’eredità di mia madre, nel febbraio del 2022 ho avuto una bimba; da quel che ho capito non dovrà rinunciare all’eredità, è esatto? Grazie mille
Esatto.
Congratulazioni per la bimba.
Buongiorno nel 2018 è deceduta mia suocera, mio marito ha subito rinunciato, ma per mia figlia nata nel 2015 tra covid ed vicissitudini non avevamo ancora proceduto a farlo. Adesso che mi sono decisa mi è sorto un dubbio nel 2021 è nata la mia seconda figlia, non avendo ancora rinunciato per per la maggiore la piccola diventa sua Erede e quindi devo procedere anche per lei con la rinuncia o non essendo nata al momento della morte né è esonerata? Grazie mille per la risposta!
Deve rinunciare solo per la prima figlia.
Mio padre è morto il 10 gennaio 2006 mio figlio 8 settembre 2006 la data presunta del parto era 29 settembre 2006.
Ha compiuto 18 anni 8 settembre 2024.
Deve fare la rinuncia eredità ?
Grazie mille
A mio avviso no.
In ogni caso eventuali debiti immagino si siano prescritti.
Gent.le Dott.ssa Nuti, Gent.le Notaio Cosenza,
Un’informazione: il mio compagno ha rinunciato all’eredità della madre e dello zio. La sua quota relativa alla madre è passata al padre ancora in vita, mentre quella dello zio (fratello della madre) passerà a ns figlia in quanto nascitura concepita (data presunta parto 3 agosto, entro 300 gg dalla morte del de cuius).
Data la situazione certa debitoria vorremmo evitare che ns figlia si trovi a dover ereditare debiti.
Conviene fare noi richiesta di rinuncia con il giudice tutelare oppure possiamo aspettare il compimento dei suoi 18 anni e non dover presentare nessuna richiesta di rinuncia?
In ipotesi del genere per evitare “strascichi” suggerisco sempre di fare rinunciare anche i minori: tecnicamente però potete aspettare il decorso del termine per la prescrizione dei debiti.
Congratulazioni per il lieto evento.
Buongiorno Gentile Dottoressa,
Mio padre è morto all’inizio del 2020 e mio figlio è nato l anno dopo, dopo oltre un anno. Io ho intenzione di rinunciare all eredità di mio padre,anche il mio bambino sarà tenuto a farlo una volta che ho effettuato la rinuncia?
Il notaio a cui mi sono rivolta insiste nel dirmi che il mio bambino viene a succedere per rappresentazione e quindi anche lui è tenuto a rinunciare.
Grazie
Se il Collega – dopo un confronto diretto e conoscendo la posizione sicuramente meglio del sottoscritto – ritiene sia necessaria la rinuncia di Suo figlio non posso che allinearmi.
Buongiorno ho perso mio padre nel marzo del 2020 e sia io che mio fratello e mia madre abbiamo rinunciato alla eredità mentre non ho ancora fatto rinuncia per i miei due figli di 7e3 anni,quelche giorno fa è venuto a mancare mio nonno (il padre di mio padre)io e mio fratello possiamo essere considerati eredi per rappresentazione di mio padre?anche se sono presenti dei fratelli (nostri zii?)se dovessi rinunciare alla sua eredità dovrei fare rinunciare anche i miei figli?sia a quelli del nonno che del bisnonno?grazie mille e buona giornata
Confermo che Lei e Suo fratelli siete eredi di Vostro nonno.
Per la rinuncia dei minori – se comprensiva anche dell’eredità del nonno, circostanza che io non ritengo dovuta ma che necessita di approfondimento – direi di fare riferimento alla decisione dell’Autorità Giudiziaria.
Mio padre viveva in casa con mio nonno e in casa di mio nonno ci sono tutti gli effetti personali, mobili e oggetti di mio padre se io e mio fratello con autorizzazione dei miei zii entriamo in possesso degli oggetti personali di mio padre potrebbero portare a dei problemi per quanto riguarda la rinuncia alla eredità che abbiamo fatto di mio. Padre?grazie mille
Se avete già rinunciato quegli oggetti non sono vostri ma degli eredi; sono gli eredi che devono disporne e nel caso darli a voi.
Mi scusi se la disturbo ancora ma al momento non ho disponibilità per poter chiedere ad un notaio o un avvocato come procedere,per quanto riguarda la successione di mio nonno deve essere aperta solamente dai 4 figli in vita oppure anche dai nipoti che per diritto succedono ai genitori premorti?e per quanto riguarda la casa di mio nonno e i beni contenenti devono entrare solo i figli o dobbiamo entrare tutti insieme per vedere cosa c’è?io non sto capendo niente in quanto i miei zii stanno facendo tutto loro senza considerare ne me e mio fratello ne i miei cugini(figli di altri 2 miei zii premorti anche loro)grazie mille per le delucidazioni
La situazione è un po’ articolata e deve essere studiata nel dettaglio: nel caso può scrivere a fcosenza@notariato.it e Le invieremo un preventivo per la gestione della pratica.
Buon pomeriggio mio zio è morto qualche mese fa. Aveva solo debiti. Devo procedere con la rinuncia all’eredità in tribunale o posso farlo se arriveranno delle richieste di creditori?
Ho un figlio minore di 3 anni, devo fare rinuncia anche per lui?
Sono incinta da poco, non lo ero nel momento della morte di mio zio, devo fare rinuncia anche per il bimbo che porto nella pancia? Premetto che oltre la moglie e i figli del defunto non so se i fratelli del defunto o altri familiari abbiano fatto rinuncia all’eredità. Grazie
Se non è nel possesso dei beni può attendere a rinunciare all’eredità.
Se rinuncia dovrà rinunciare anche per Suo figlio minore, mentre non dovrà rinunciare per il nascituro. A proposito: congratulazioni per la gravidanza..
Buonasera, aspettiamo una bambina e purtroppo a dicembre u.s. è finita mia suocera.
Mia moglia e io vorremmo rinunciare in quanto mia suocera aveva 10/15 terreni frazionatissimi (1/15 di quota) in luoghi anche lontani e poi perché non accendendo a questi terreni non sappiamo nemmeno chi ci mette sopra e sotto ( rifiuti?). Dobbiamo poi fare un ulteriore rinuncia per mia figlia che nascerà ad aprile? In quale caso può subentrare il giudice tutelare per i Minori? Non ho ben chiaro il quadro ma non vorremmo accettare cose che difatti non amminstriamo in alcun modo
Temo se rinunciate si dovrà poi chiedere l’autorizzazione al Giudice Tutelare anche per fare rinunciare la Vostra bimba. Nel mentre i miei migliori auguri per questa nuova vita.
Grazie per il messaggio. Aggiungo che non esistono debiti né creditori, non possiamo esssere “inermi” e far rinunciare lei al compimento della maggiore età?
Sinceramente consiglio che siate voi a non rinunciare al momento se non vi è urgenza; provvederete tutti insieme alla maggiore età della minore.
Buongiorno,
in famiglia abbiamo una casa ( non pericolante) occupata da una persona.
Questa casa vale però molto molto poco, definirla casa forse è già sbagliato. La casa è intestata a mio padre, potrebbe mio padre fare una rinuncia al diritto di proprietà? Se si, questo che impatti.avrebbr su di me e miei figli? Ho letto che sarebbe come una donazione unilaterale dove se il proprietario è uno soltanto, l’immobile va allo stato ( sempre che sia in uno stato manutenzione adeguato)
Confermo è possibile rinuncia alla proprietà con devoluzione allo Stato in assenza di altri comproprietari.
Buongiorno
Il mio compagno nel 2000 non ha rinunciato all eredità di suo padre pieno di debiti.
Abbiamo un figlio nato nel 2015.
Per scongiurare che mio figlio possa in futuro avere problemi è consigliabile che rinunci all eredità del mio compagno nonché suo padre ( nell ipotesi in cui qlc creditore del nonno si faccia vivo?)
Grazie mille
Se il Suo compagno è ancora in vita Vostro figlio non può rinunciare alla di lui eredità.
Grazie mille
Intendevo alla morte del mio compagno
Cordiali saluti
Ritengo non sia necessario, dopo 10 anni i debiti si prescrivono se non intervengono atti tesi ad interrompere la prescrizione.
Grazie infinite sono una persona estremamente ansiosa di fatto al momento al mio compagno non sono arrivati atti da parte di creditori che gli richiedono qualcosa in qualità di erede, ma temo per il futuro del bambino in quanto la situazione debitoria del padre del mio compagno era molto seria e ho paura possa arrivare ancora qualcosa.
Per esempio sia il mio compagno che mio figlio rinunceranno all eredità della mamma di lui e quindi della nonna che purtroppo ha ugualmente qlc problema di debiti…
Queste situazioni mi creano molta ansia e malessere…
Mio parere: al momento può stare tranquilla. Fino a quando Suo figlio è minorenne comunque non risponde dei debiti. Nel mentre confido tutto si prescriva.
Buongiorno e scusi ancora
Un altro dubbio: non sono certa che non siano intervenuti atti ad interrompere la prescrizione.
Con tale premessa, ritiene sia comunque consigliabile che mio figlio rinunci alla eeedita del mio compagno o comunque non lo crede necessario?
Grazie di cuore
Capisco che la situazione Le crea preoccupazioni non banali.
Ritengo opportuno prenda un appuntamento con un proprio Notaio di fiducia per affrontare tutti i dettagli e capire le peculiarità del caso concreto, suggerimenti senza un riscontro diretto sullo scenario globale lato mio sarebbero azzardati.
Buonasera, il mio compagno sta effettuando una donazione immobiliare a sua figlia. Nel momento in cui ha un altro figlio, quest’ultimo potrebbe impugnare l’atto o siccome non ancora nato no?
Grazie
Potrà opporsi alla donazione.
In ogni caso la donazione rileverà poi ai fini dei rapporti successori.
Grazie mille.
Ultima cosa: immagino che Un notaio possa risalire ad eventuali atti intervenuti per interrompere la prescrizione di debiti vari del padre del mio compagno nonché nonno di mio figlio morto nel 2000 vero?
E con questo ultimo quesito mi scuso e la ringrazio nuovamente.
No: difficilmente un Collega riesce ad avere contezza e certezza di atti interruttivi, per i quali è sufficiente una raccomandata a.r. e non sono soggetti a pubblicità in pubblici registri.
Salve, mio padre è deceduto il 25/05/2020 gli unici eredi oltre mia mamma eravamo io e mia sorella, l unica cosa che ha lasciato come attivo mio padre sono 600€ su un libretto postale e un rimborso irpef da dichiarazione di circa 700€, purtroppo pero mio padre negli ultimi anni di vita ha maturato debiti in esattoria e pertanto per recuperare questi pochi euro a mia madre e non avere problemi in futuro, io e mia sorella abbiamo fatto la rinuncia all eredita mediante tribunale, con tanto di dichiarazione di notorieta che ripeteva che l unica erede in vita era mia madre, al che l impiegata della banca ha bloccato l erogazione dei famosi 600€ dal libretto postale sostenendo tramite il legale della banca che essendo nata mia figlia il 07/07/2022, entrerebbe per rappresentanza nella discendenza, rendendo impossibile sia il rimborso del residuo del libretto che quello da modello unico, volevo capire se era fondata questa cosa perche non mi sembrava tanto convincente, sopratutto perché mia figlia è nata dopo piu di due anni dalla morte di mio padre, spero in una vs risposta, grazie
La rappresentazione non opera per i discendenti non concepiti al momento del decesso, in banca a mio avviso sbagliano.
Salve,i miei genitori hanno fatto testamento e hanno deciso che il 50% dei loro beni andrà a mia sorella e il rimanente 50% alle mie due figlie,estromettendomi di fatto.Dovrei fare da curatore dell’eventuale eredità fino ai loro 18 anni,dato che sono minorenni.Non voglio fare da curatore e mi vorrei opporre a questa cosa.E’ Possibile?Oppure in tante curatore non posso rinunciare all’eredità delle mie figlie?(naturalmente nemmeno io sono interessato a intascare l’eredità).
Ogni operazione può essere fatta solo dopo il decesso dei Suoi genitori e l’apertura della successione. Sono ancora vivi o purtroppo ci hanno lasciato?
Sono vivi.In caso di mia rinuncia come curatore,sarà mia compagna(non siamo sposati)ad essere curatrice,in quanto detentrice della patria potestà?Potrebbe essere lei a rinunciare?
grazie
Se sono vivi non è ancora possibile rinunciare ad alcuna eredità.
BUON GIORNO SIG NOTAIO LE CHIEDO CORTESEMENTE A RISPOSTA UNA QUOTA DI UN BENE IMMOBILIARE DI MIO NONNO E PASSATA A MIO PADRE MIO PADRE MIO PADRE E DECEDUTO NEL 2016 E NON AVEVA FATTO NESSUNA SUCCESSIONE SONO TRASCORSI PIU DI 10 ANNI ED IL BENE E ANDATO IN PRESCRIZIONE DOMANDA I FIGLI EREDITANO LO STESSO LA QUOTA DEL PADRE ?
La prescrizione deve essere sempre eccepita da chi ne può beneficiare, non è automatica.
buonasera, mia madre si trova ina una situazione debitoria, tra 100 anni che non ci sarà piu chi dovra fare rinuncia erdedità? noi figli ed i nostri figli oppure anche le sorelle di mia madre?
Figli, nipoti ed esauriti i discendenti anche i fratelli e le sorelle se presenti.
Buonasera,
Innanzitutto complimenti per l’articolo,
Penso di averlo interpretato al meglio ma vorrei una conferma.
Ho un fratello deceduto nel 2018 con una situazione debitoria importante,
figli e moglie hanno rinunciato all’eredità, io e le mie sorelle dovremmo rinunciare, io ho un figlio di 1 anno, quindi non nato al momento della morte di mio fratello.
Premetto che non è stata fatta mai la successione.
La mia domanda è:
Devo rinunciare anche per mio figlio considerato che la rinuncia la farò oggi e lui è presente? O mi conferma che è da considerarsi il momento della morte di mio fratello ossia nel 2018 e nel 2018 mio figlio non era ancora nato?
Ringrazio anticipatamente per la risposta.
Confermo che a mio parere non deve rinunciare anche per suo figlio.
Grazie per i complimenti.
Buongiorno, mia madre, gia’ vedova e non risposata,e’ deceduta da poco ed ha tre figli maggiorenni, tutti coniugati e non separati/divorziati. Un mio fratello, che non ha figli, vorrebbe rinunciare all’eredita’. In tale evenienza, si ha un’accrescimento della quota ereditaria di noi altri coeredi legittimi (me e l’altro fratello) oppure, alla quota di eredita’ spettante a mio fratello rinunziante, subentra la di lui moglie ?
Credo di aver capito che in caso di rinuncia la legge parla di subentro dei “discendenti”, ma non capisco se la moglie di mio fratello possa essere considerata tale.
Si tratta di successione legittima senza testamento.
Grazie per l’attenzione.
La moglie non subentra, si accresce agli altri.
Buongiorno, per una serie di problemi i miei genitori hanno purtroppo maturato molti debiti. Al momento (e speriamo ancora a lungo) sono ancora in vita ma io e mio fratello già sappiamo che, quando arriverà il triste giorno della loro morte, dovremo rinunciare all’eredità per conto nostro e dei nostri figli (che vanno dai 6 anni a 1 anno). A questo punto so che si aprirà la successione per i fratelli dei miei genitori. Si tratta di numerosi fratelli sparsi in tutta Italia, alcuni di loro sono genitori (abbiamo quindi anche numerosi cugini sempre in tutta Italia) e una parte di loro sono nonni. Ora noi (io e mio fratello in particolare) non abbiamo praticamente contatti con questi zii e cugini. Riteniamo comunque doveroso cercare di informare tutti della cosa quando effettueremo la nostra rinuncia all’eredità. La domanda è: i nostri zii e cugini dovranno procedere subito anche loro alla rinuncia oppure lo dovranno fare solo se e quando riceveranno qualche documento in cui vengono invitati ad accettare l’eredità? e se, ipotesi, io (e soltanto io, quindi non mio fratello) accettassi l’eredità con beneficio di inventario e venisse accertato che i miei genitori non possiedono alcun bene, in questo modo chiuderei la discedenza senza dover coinvolgere altri parenti? o comunque tutti quanti dovrebbero fare una rinuncia? e mi conferma che con accettazione con beneficio di inventario, i debitori non potrebbero mai toccare il mio patrimonio ma solo quello appartenente all’eventuale eredità dei miei genitori? spero di essermi spiegata bene. Per me il dover rintracciare e spiegare il tutto ai vari parenti è motivo di grande ansia e vorrei capire se è evitabile in qualche modo. Grazie mille e perdoni le tante domande.
Affronto i vari temi:
1. chi non è nel possesso dei beni può attendere a rinunciare eventuali “solleciti” (mi esprimo in termini non tecnici);
2. se Lei accetta l’eredità con beneficio d’inventario esclude gli zii, i cugini, etc..;
3. se Lei accetta con beneficio d’inventario e segue ovviamente la (formale) disciplina in materia confermo che risponde dei debiti solo con l’asse ereditario e non con il Suo patrimonio.
grazie della sua risposta, deduco quindi che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario risolverebbe il problema del dover coinvolgere zii e cugini. Perdoni solo un ultimo dubbio. Accettando appunto l’eredità con beneficio di inventario, alla mia spero lontata morte questa eredità entrerebbe a far parte del mio patrimonio? nel senso che i miei figli erediterebbero il mio patrimonio ma anche gli eventuali debiti dei miei genitori/loro nonni che io avrei in precedenza accettato con beneficio di invetario? in senso più ampio, quali sarebbero le implicazioni per i miei eredi e per gli altri eredi legittimi dei miei genitori nel caso accettassi con beneficio di inventario? grazie ancora
Alla Sua morte i Suoi eredi subentrano nella medesima posizione.
Plausibilmente potrebbe essere una soluzione accettare con beneficio d’inventario per poi attivare una procedura di rilascio dei beni creditori.
Buongiorno
Mio padre è deceduto nel dicembre del 2018. Io non ho effettuato ne rinuncia e ne accettazione alla eredità. So che dopo 10 anni dall’apertura della successione il mio diritto di accettare di prescriverà e quindi perderò sia i diritti sulla eredità ma non dovrò rispondere nemmeno dei debiti. Ho un figlio minore che oggi ha 9 anni. Tra cinque anni (quelli restanti per la prescrizione)il mio diritto di accettare di prescriverà. Si prescriverà automaticamente anche il diritto di accettare di mio figlio, oppure essendo che tra cinque anni sarà Ancona minorenne questo non avverrà?
Se il diritto si prescrive non subentra Suo figlio.
La ringrazio tantissimo per la sua celere e chiara risposta.
Egregio notaio, mi permetto di chiederle un consiglio in merito alla mia situazione. Nel lontano maggio del 2016 è venuto a mancare mio nonno, sia io che mia madre ( premetto che io sono figlia unica) a giugno del 2018 abbiamo rinunciato alla sua eredità, Al momento della rinuncia io ero incinta. La domanda è questa: mio figlio ancora in grembo al momento della rinuncia è subentrato all’ eredità? Grazie mille e complimenti per la sua professionalità. Un caro saluto
No, Suo figlio non deve rinunciare. Grazie per l’apprezzamento.
Egregio Notaio e Gent.ma Dott.ssa, il fratello di mia madre è deceduto lo scorso marzo 2023 lasciando una situazione debitoria poco chiara. Gli ascendenti diretti del de cuius (moglie e figlie) hanno già rinunciato all’eredità. Dovremo ora procedere io, mia madre e i miei fratelli alla rinuncia.
Poiché sono in attesa di una bambina (che nascerà entro i 300g dal decesso del de cuius), Vi chiedo se sia opportuno attendere la nascita e procedere con un unico atto di rinuncia (una volta ottenuta autorizzazione del Giudice Tutelare) o se, invece, alla luce di quanto contenuto nell’articolo, sia possibile procedere immediatamente alla rinuncia (mia e di mia madre) ed evitare di far rinunciare la nascitura. Chiudo dicendo che nessuno di noi è in possesso di beni di alcun genere appartenuti al de cuius. Ringraziando per la disponibilità, saluto cordialmente.
Nel Suo caso sinceramente attenderei.
Anche per comprendere se eventuali creditori avanzano pretese.
Egregio Notaio,
La ringrazio per la pronta risposta. Non mi è però chiaro se il suo suggerimento sia quello di attendere prima di procedere con la rinuncia da parte di tutti o solo per quella del nascituro.
Attendere da parte di tutti (ma è un mio parere personale, sentite anche dal Vostro Notaio di riferimento).
Egregio Notaio
Le scrivo perché ho bisogno di un suo parere
a giugno 2023 è venuta a mancare la mia mamma e a.causa di piccoli debiti e in assenza di beni io e mio fratello e i nostri rispettivi figli abbiamo deciso di rinunciare al l’eredità
volevo chiederle se mio nipote figlio di mio figlio nato a luglio luglio 2023 deve rinunciare anche lui e se si può fare la rinuncia tutti insieme…
La ringrazio anticipatamente e le invio i miei più distinti saluti
Ritengo debba rinunciare anche lui.
E’ possibile chiedere di procedere in maniera unitaria.
Buongiorno, mio padre è deceduto a marzo 2023.
Io e mia sorella abbiamo rinunciato a maggio.
Mio figlio, maggiorenne, rinuncia anche lui.
Mia sorella ha avuto un bimbo a luglio. Deve rinunciare anche lui?
Nel caso in cui non rinuncio… Sarà poi erede?
Grazie
Se è nato entro 300 giorni dalla morte confermo è chiamato all’eredità.
Buona sera, mio padre muore nel dicembre 2015; Io e mio fratello rinunciamo all”eredità in tribunale (mio fratello ha una bimba nata nel febbraio 2015).
Mia madre muore a marzo 2023, mio fratello e mia nipote rinunciano all’eredità in tribunale a Luglio 2023.
Io accetto l’eredità nel 2023. Per vendere un appartamento ereditato è necessaria la rinuncia di mia nipote alla morte di mio padre? oppure mia nipote non risulta essere erede?
Sì, Sua nipote doveva rinunciare.
Gentile Notaio, ho necessità di porle un quesito:
a seguito del decesso di mio padre, nel 1998, nell’anno duemila tutti noi figli abbiamo fatto la rinuncia all’eredità , adesso siamo venuti a conoscenza di un lascito del papà di mio padre di cui non vogliamo entrarci per problemi familiari, la domanda… i nostri figli maggiorenni, quelli nati prima della morte del loro nonno non hanno mai fatto la successione, possono comunque rinunciare alla loro quota di proprietà, se si può, ciò inciderebbe anche anche sui beni che potremmo a loro lasciare potrebbero ??
poi per quanto riguarda altri nostri figli nati anni dopo la morte di nostro padre restano esclusi dalla successione e/o rinuncia alla eredità?
In verità gli eventuali chiamati ulteriori si è verificata la prescrizione del diritto ad accettare, possono rimanere inerti.
Egregio Notaio,
mia madre (vedova) è deceduta a febbraio 2022. Ora mia sorella vorrebbe rinunciare all’eredità perché non le interessa ereditare alcunchè. A gennaio 2024 ha adottato una bambina (minorenne). Se mia sorella rinuncia, deve rinunciare anche la figlia adottata nel 2024 oppure, essendo nostra madre deceduta nel 2022, la bambina non si considera chiamata? Grazie.
Ritengo la minore non debba rinunciare.
quindi se Tizzietto nasce 280 giorni dopo lka morte di tizio e i figli e nipoti (maggiorenni) hanno rinunciato all’eredità per lasciare tutto a Tizia (moglie di tizio), nella successione va scritto il nome di tizzietto o va solo riportato il nome di Tizia
Se la successione è già stata fatta con Tizia unica erede non va a mio avviso modificata.
Buonasera,
suocero defunto nel 2015, unico bene un appartamento ereditato da vedova e due figli, successione effettuata pochi mesi dopo.
Al 2015 non c’erano altri eredi presenti. Nel 2020 la figlia ha a sua volta avuto un figlio.
è ancora possibile ad oggi 2024 da parte dei figli procedere a rinuncia dell’eredità in modo che la proprietà risulti al 100% della madre?
Il nipote non è da considerarsi chiamato all’eredità, in quanto non nato all’epoca del decesso, corretto? Oppure lo è nonostante sia nato 5 anni dopo il decesso del de cuius? la normativa è chiara sul tema o è opinabile la questione?
Un’ipotetica successiva vendita da parte della vedova, divenuta unica proprietaria, rischia di complicarsi in presenza di rinuncia all’eredità (specie in presenza di un minore nato nel frattempo)?
Grazie e cordiali saluti
A mio avviso per rinunciare ora è necessario dimostrare che gli eredi non abbiano compiuto alcun atto in qualità di eredi: visto il decorso del tempo e la successione effettuata temo sia difficile.
Buonasera,volevo scriverle per avere certezze sulla questione.
Mia zia morta nel agosto 2020,io rinunciato nel 2021,dicembre 2021 viene alla luce mio figlio,per cui durante morte mio figlio non era ne nato(sarebbe nato 1 anno e 3 mesi dopo) e ne concepito.
Per conto mio ho gia rinunciato come detto,dal tribunale anche “pensano” che mio figlio non debba rinunciare…è realmente cosi?
Non ritengo Suo figlio debba rinunciare.
Buongiorno, domanda per la seguente situazione. Mio padre è morto e come unico figlio intendo rinunciare all’ eredità.
Quando moriranno i nonni (padre e madre di mio padre) avrò comunque diritto alla parte di eredità spettante a mio padre premorto o dal momento che ho rinunciato all’eredità non ne ho piu diritto?
Avrà diritto all’eredità dei Suoi nonni.
Buongiorno Dott.ssa, mia nonna è morta a luglio ed aveva un’immobile. In origine l’immobile era al 50% con il nonno questi è morto nel 1991 e la nonna ed i 6 figli hanno ereditato la quota del nonno. Nel 1997 uno dei figli è venuto a mancare e ha lasciato a sua volta due figli, un maschio ed una femmina. Il maschio ha fatto nel 2009 rinuncia all’eredità del padre in favore della sorella. In quel momento non aveva figli. Successi nel 2017 ha avuto due gemelle. Nel 2020 anche lui è venuto a mancare. Ora alla morte della nonna queste due bambine hanno diritto all’eredità della nonna o no? Grazie mille in anticipo per la risposta
Hanno diritto.