Le disposizioni sulle agevolazioni prima casa, previste dalla Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa Parte I allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, continuano a tormentare l’Agenzia delle Entrate, che puntualmente, nonostante siano passati anni dalla loro entrata in vigore, viene chiamata in causa per dirimere conflitti sulla loro interpretazione.
Questa volta il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la compravendita, stipulata nel 2019, della piena proprietà di un complesso immobiliare costituito da una porzione di un più ampio fabbricato e parte di resede pertinenziale, censito al Catasto Fabbricati nella categoria C/2, acquistato in corso di ristrutturazione finalizzata al cambio di destinazione d’uso in unità immobiliare residenziale abitativa, avente categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 e per il quale non erano state chieste le agevolazioni “prima casa” per mera omissione.
E’ quindi possibile richiedere le dette agevolazione per le unità immobiliari che alla data di acquisto risultavano classificate nella categoria catastale C/2 ma urbanisticamente in corso di ristrutturazione con cambio di destinazione in civile abitazione in forza di legittimo titolo edilizio? Quesito chiarito con l’interpello n. 753/2021.
In quest’ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato, che, in primis, in favore di tale possibilità si era già pronunciata la Corte di Cassazione, che, nella sentenza del 10 settembre 2004 n. 18300, aveva affermato che le agevolazioni in questione posso essere fruite anche nel caso di compravendita di un immobile assoggettato, al momento dell’acquisto, ad uso diverso da quello abitativo specificando che ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali è sufficiente che l’immobile oggetto dell’acquisto possa essere destinato ad abitazione, non essendo richiesto dalla norma che esso sia già adibito a tale funzione al momento della compravendita.
Nello stesso interpello ha poi continuato che nella fattispecie in esame occorre considerare che l’acquisto dell’immobile classificato nella categoria C/2, rappresenta un riacquisto di “altro immobile da adibire a propria abitazione principale” al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fruite nel caso di alienazione dell’abitazione agevolata entro i cinque anni dall’acquisto.
Anche in questo caso non sembrano esserci particolari problemi – ha chiarito il massimo Ente della materia fiscale – dato che la decadenza dal regime di favore è evitata se il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato, effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all’acquisto di un altro immobile “da adibire a propria abitazione principale”. E ciò anche nel caso in cui il contribuente provveda all’acquisto di un terreno sul quale venga realizzato, entro un anno dalla vendita, un immobile utilizzabile come abitazione principale.
Pertanto, in riferimento alla domanda posta, non ci sono motivi ostativi per rispondere in maniera negativa. Nel caso in esame, invece, è ovvio che si dovrà dimostrare la destinazione a propria abitazione principale dell’immobile riacquistato ed oggetto del cambio di destinazione d’uso, entro un anno dalla registrazione dell’atto originario, ricordando che tale termine attualmente è sospeso, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020 e successive modifiche, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021.
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